Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine

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l’art. 1 cpv. 1 LSIM) nell’ambito della cooperazione internazionale. Per evitare che con l’ampliamento previsto del campo d’applicazione della LSIM (cfr. commento all’art. 1 cpv. 1 frase introduttiva) tali requisiti si estendano anche ai dati personali non degni di particolare protezione (che ora rientreranno nel campo d’applicazione), occorre adeguare di conseguenza l’articolo 6. Per il trattamento di dati personali non degni di particolare protezione nell’ambito della cooperazione internazionale disciplinata all’articolo 6, saranno sufficienti, quali basi legali, le disposizioni d’esecuzione emanate dal Consiglio federale relative alla LSIM o un accordo internazionale concluso dal Consiglio federale. Alla luce degli articoli 17 capoverso 2 e 19 capoverso 3 LPD tale livello legislativo risulta opportuno ogni volta che, semplicemente per il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, è richiesto un disciplinamento nell’ambito di una legge formale.

Art 7 cpv. 2 primo periodo

Per ragioni di costi e di efficienza, i fornitori di prestazioni TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) interni alla Confederazione devono poter contare sulla collaborazione di fornitori di servizi TIC esterni, al di fuori della propria unità amministrativa o al di fuori dell’Amministrazione federale. Ciò può comportare che per compiti di manutenzione, esercizio e programmazione già previsti, in singoli casi a questi fornitori di servizi TIC esterni debbano essere rivelati dati concernenti la persona che, generalmente, non sono accessibili affinché l’esercizio dei sistemi d’informazione possa essere mantenuto o per lo meno sia possibile ridurre al minimo un eventuale periodo d’interruzione. Per ragioni di chiarezza, nell’articolo 7 capoverso 2 primo periodo occorre perciò spiegare che tra le persone incaricate, autorizzate a trattare i dati alle condizioni menzionate, si annoverano anche i fornitori di prestazioni TIC esterni (all’unità amministrativa o all’Amministrazione federale) a cui si è fatto ricorso.

Art. 8

La disposizione vigente dell’articolo 8 deve essere formulata in modo più semplice e conforme al processo temporale logico della conservazione e dell’archiviazione dei dati. Diversamente da quanto previsto nell’attuale articolo 8, ora la cancellazione di dati non necessari non dovrà quindi più essere menzionata prima che essi siano offerti all’Archivio federale per l’archiviazione (cfr. art. 8 secondo periodo). D’ora in poi occorrerà inoltre utilizzare soltanto il concetto di «distruzione» (con il quale si intende una cancellazione definitiva e non ripristinabile) e non più quello supplementare di «cancellazione» dei dati.

Art. 11

Le questioni riguardo a quali dati personali possano essere trattati a quale scopo, in che modo, sotto quale forma e per quanto tempo possono essere conservati all’interno di un sistema d’informazione devono essere disciplinate (e già lo sono) nelle norme speciali riguardanti i singoli sistemi d’informazione, per cui l’articolo 11 può essere abrogato.