Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/26: Modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari · 27 pagine
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Art. 147 cpv. 2 lett. d nonché 148 cpv. 1 lett. c n. 2bise lett. d (Sistema d’informa- zione SIBAD)
Le basi legali per un accesso ai dati mediante procedura di richiamo da diverse banche dati dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32a della legge federale del 20 giugno 199719 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (legge sulle armi; LArm) (sistema d’informazione elettronico in materia di armi ARMADA) esistono già. Si trovano nell’articolo 32c capoverso 8 LArm in combinato disposto con l’articolo 61 capoverso 2 lettera e e l’articolo 61 capoverso 6 in combinato disposto con l’allegato 3 dell’ordinanza del 2 luglio 200820 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (ordinanza sulle armi; OArm). Questa possibilità dell’accesso mediante procedura di richiamo deve quindi essere recepita anche nell’articolo 147 capoverso 2 lettera d. In quest’ultimo si rinuncia ad elencare le singole banche dati dell’Ufficio centrale Armi alle quali è possibile accedere, tanto più che la frase introduttiva dell’articolo 147 capoverso 2 assoggetta l’entità dell’accesso mediante procedura di richiamo alle «pertinenti basi legali» e quindi eventuali adeguamenti dei diritti di accesso ad esempio a livello di ordinanza nell’ordinanza sulle armi si applicherebbero automaticamente anche con riferimento al SIBAD senza bisogno di altre modifiche nella LSIM.
Nell’art. 148 cpv. 1 lett. c n. 2bisoccorre inoltre aggiungere la società nazionale di rete, poiché secondo l’articolo 20a della legge del 23 marzo 200721 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, anche le persone incaricate di svolgere determinati compiti presso la società nazionale di rete devono essere sottoposte a un controllo di sicurezza relativo alle persone. L’accesso mediante procedura di richiamo al SIBAD da parte della società nazionale di rete semplificherà la comunicazione a quest’ultima dei risultati dei controlli di sicurezza relativi alle persone, prevista dall’articolo 20a capoverso 3 LAEl. La società nazionale di rete potrebbe richiamare direttamente i dati, ma conformemente al principio di proporzionalità in vigore secondo l’articolo 1 capoverso 3 LSIM in combinato disposto con l’articolo 4 capoverso 2 LPD potrebbero essere richiamati solo quei dati di cui la società nazionale di rete necessita per l’adempimento dei propri compiti.
L’aggiunta nell’articolo 148 capoverso 1 lettera d è volta a garantire che i dati del SIBAD, e quindi quelli dei controlli di sicurezza relativi alle persone, siano accessibili mediante procedura di richiamo solo agli organi della Confederazione incaricati di compiti di sicurezza che devono basarsi su tali dati per svolgere la propria attività. Inoltre sarà possibile accedere solo ai dati non pregiudizievoli per la persona interessata.
19RS 514.54
20 RS 514.541
21 RS 734.7