Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/40: La legge federale urgente sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi da COVID-19 · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

La soluzione proposta per il TRV si fonda sul principio di indennizzare le IT per i costi supplementari provocati dalla crisi da COVID-19, ad esempio per i piani di protezione, e per le minori entrate dovute al calo della domanda. Il tutto tenendo adeguatamente conto della capacità economica delle IT.

L’offerta del TRV, che oltre a treni e autobus regionali comprende la rete ferroviaria suburbana nonché funivie e funicolari che collegano località con più di 100 residenti permanenti, è ordinata e finanziata secondo le disposizioni legali vigenti congiuntamente da Confederazione e Cantoni, con la prima che versa il 50 per cento delle indennità nella media svizzera e i secondi che erogano una quota che spazia dal 20 (Grigioni) al 73 per cento (Basilea Città) in funzione della densità demografica.

In circostanze «normali» le IT presentano ai committenti, di volta in volta per due anni d’orario, un’offerta indicante per ogni linea i costi previsti e i ricavi attesi dalla vendita dei titoli di trasporto. I committenti indennizzano le IT per i costi che secondo l’offerta restano scoperti. Eventuali eccedenze dei ricavi rispetto ai costi pianificati devono essere attribuite, secondo l’articolo 36 della legge del 20 marzo 20097 sul trasporto di viaggiatori (LTV), per almeno due terzi a una riserva a destinazione vincolata, la cosiddetta riserva speciale, che può essere impiegata unicamente per la copertura di perdite future.

Copertura dei disavanzi e rimborso dei mutui

Per la chiusura dell’esercizio 2020, il Consiglio federale propone in via eccezionale di applicare il sistema utilizzato fino al 1995 per il versamento di indennità a copertura dei deficit. Per tale copertura, limitata al 2020, è prevista la seguente procedura: nel 2021 le IT presentano alla Confederazione i propri conti annuali relativi al 2020. Dalla stragrande maggioranza di questi risulteranno notevoli perdite, malgrado le misure attuate per ridurre i costi, come ad esempio il lavoro ridotto, o il venir meno del prezzo di traccia.

L’entità del sostegno è determinata sulla base del conto settoriale, che riporta i risultati effettivi. Per la copertura delle perdite vanno sciolte sia l’apposita riserva speciale di cui all’articolo 36 LTV, sia eventuali riserve latenti, nonché va valutato, caso per caso, il ricorso ad altre riserve costituite da eccedenze del settore.

Per poter coprire le perdite del 2020 Confederazione e Cantoni devono creare i necessari presupposti sul piano legislativo. Occorrono un’integrazione transitoria della LTV e un corrispondente aumento dei crediti a preventivo.

Modalità

Concretamente sono previste le seguenti modifiche procedurali.

 Nel conto annuale 2020 le IT indicano in modo trasparente le perdite causate dal calo delle entrate, tenuto conto di eventuali minori costi.

 Le perdite documentate vanno coperte tramite scioglimento delle riserve a destinazione vincolata di cui all’articolo 36 LTV e di altre riserve delle IT.

7 RS 745.1