Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/40: La legge federale urgente sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi da COVID-19 · 24 pagine
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(RAlpin SA) si vede confrontato con un notevole consumo di capitale e con problemi di liquidità. Il versamento una tantum di un contributo di circa 10 milioni di franchi, pari alle perdite di entrate, consentirà di garantire anche negli anni a venire l’offerta della strada viaggiante e, quindi, il trasferimento di un numero significativo di autocarri dalla strada alla rotaia.
Nell’ambito del rapporto sul trasferimento del traffico 2021 il Consiglio federale prevede di presentare una panoramica sulla continuazione della strada viaggiante dopo il 2023.
Portata finanziaria delle misure
Per il 2021 si propone lo stanziamento di un credito una tantum di 70 milioni di franchi per il «sostegno finanziario straordinario alle ITF attive nel traffico merci su rotaia a garanzia di un’offerta sostenibile». Di questo credito 20 milioni di franchi circa saranno impiegati nel 2021 per l’erogazione di indennità maggiorate a favore del trasporto combinato transalpino, 40 milioni per la copertura dei disavanzi delle ITF svizzere dedite al traffico merci e massimo 10 per la strada viaggiante.
4.1.4 Finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria
Sospensione del rimborso dell’anticipo da parte del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria
Affinché il Fondo possa contenere le conseguenze della crisi da COVID-19 e le perdite di entrate dei GI nonché continuare a finanziare i loro progetti è necessario adeguare la LFIF.
La LFIF prevede all’articolo 7 capoverso 1 un generale divieto d’indebitamento e al capoverso 2 la costituzione di una riserva adeguata dal 1° gennaio 2020; è ritenuta adeguata una riserva compresa tra 300 e 500 milioni di franchi. Secondo la disposizione transitoria dell’articolo 12 il FIF può ancora indebitarsi fino alla fine del 2020 per un massimo di 150 milioni di franchi a carico del bilancio della Confederazione. Dal 1° gennaio 2019 il Fondo deve inoltre ridurre l’anticipo ereditato dal Fondo per i grandi progetti ferroviari (Fondo FTP) con le modalità stabilite dall’articolo 11, ossia impiegando a tal fine il 50 per cento dei conferimenti a destinazione vincolata dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e le entrate dall’imposta sugli oli minerali.
Fino ad oggi il FIF ha potuto rispettare queste disposizioni: a fine 2019 la riserva costituita era pari a 300 milioni di franchi e dal 2017 l’anticipo è stato ridotto di 1,6 miliardi, 1,1 in più di quanto stabilito dalla legge. Inoltre, dal 2016 il Fondo ha rinunciato a conferimenti dalla TTPCP per quasi 760 milioni di franchi in modo da sgravare il bilancio della Confederazione.
Per poter fronteggiare la situazione straordinaria creatasi a causa della pandemia da COVID-19 per il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria senza che quest’ultima ne risenta in termini di manutenzione, esercizio e ampliamento, occorre adeguare la regolamentazione prevista dalla legge per il Fondo, ovvero sospendere nel 2020 e 2021 la riduzione dell’anticipo ereditato dal Fondo FTP lasciando i conferimenti dalla TTPCP e dall’imposta sugli oli minerali nel FIF. In questi due anni saranno effettuati