Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/40: La legge federale urgente sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi da COVID-19 · 24 pagine
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nella sessione autunnale 2020. Nell’interesse di una politica efficace è pertanto imprescindibile applicare la procedura speciale. Per questi motivi la legge federale proposta, di durata limitata, è da dichiarare urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). In quanto tale, e avendo una durata di validità superiore a un anno, è sottoposta a referendum facoltativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera b Cost.
7.4 Subordinazione al freno alle spese
Le uscite della Confederazione legate all’attuazione delle misure proposte con il presente progetto, in quanto volte a contenere le ripercussioni della crisi da COVID-19, sono uscite straordinarie ai sensi dell’articolo 15 della legge federale del 7 ottobre 200514 sulle finanze della Confederazione (LFC). Secondo l’articolo 17a LFC le uscite straordinarie sono addebitate a un conto di ammortamento distinto dal consuntivo.
7.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Nella ripartizione del carico finanziario tra Confederazione, Cantoni e Comuni si è osservato il principio dell’equivalenza fiscale tenendo conto di quello della proporzionalità. I Cantoni e i Comuni saranno sgravati di 100 milioni di franchi grazie al contributo della Confederazione al traffico locale.
7.6 Conformità alla legge sui sussidi
L’attuazione delle misure avviene in misura pressoché totale nell’ambito di processi e procedure conformi alle disposizioni della legge del 5 ottobre 199015 sui sussidi o di leggi speciali.
7.7 Delega di competenze legislative
Non è prevista alcuna delega di competenze legislative al Consiglio federale.
7.8 Protezione dei dati
Il progetto tiene conto delle disposizioni della legislazione sulla protezione dei dati.
Allegato: - Avamprogetto dell’atto
14 RS 611.0
15 RS 616.1