Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/40: La legge federale urgente sul sostegno ai trasporti pubblici nella crisi da COVID-19 · 24 pagine

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5.4 Legge del 20 marzo 200913 sul trasporto di viaggiatori

Art. 28 cpv. 1bise 2bis

Il capoverso 1bisdefinisce la procedura per la compensazione delle perdite finanziarie subite dalle imprese nel TRV a causa della crisi da COVID-19. La compensazione si basa sui risultati delle singole linee documentati nei conti annuali delle imprese ed è subordinata allo scioglimento della riserva speciale per la copertura di disavanzi futuri dei comparti di trasporto che danno diritto all’indennità.

Il capoverso 2bisstabilisce che la Confederazione può versare indennità forfettarie una tantum al traffico locale.

Art. 36 cpv. 2bis

Il capoverso 2bisassicura che le imprese che si avvalgono dei contributi di cui all’articolo 28 capoversi 1bise 2bisnon distribuiscano dividendi per gli anni di esercizio 2020 e 2021.

6 Ripercussioni

Le misure previste dal presente progetto implicano una ripartizione dell’onere finanziario tra Confederazione, Cantoni e Comuni. Una parte delle perdite sarà assunta direttamente dalle IT, cui è fatto obbligo di sciogliere le riserve e divieto di distribuire dividendi. Le perdite nel traffico a lunga distanza sono interamente a carico delle FFS e quindi della Confederazione in quanto loro proprietaria.

Nel TRV la ripartizione delle spese riflette quella dei compiti. Nel traffico locale la Confederazione si assume inoltre a titolo facoltativo una parte dell’onere finanziario aggiuntivo.

La Confederazione copre parte dei costi del TRV, e sgrava quindi i Cantoni che partecipano all’ordinazione, anche facendosi carico delle perdite di entrate nel settore dell’infrastruttura ferroviaria, ossia delle perdite di ricavi dalle tracce.

13 RS 745.1