Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 27 pagine
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Numero d’incarto: UFAM-233.11-1850/4/1
stitutive. Per questa ragione le organizzazioni desiderano ridurre il termine per le decisioni provvisorie a due anni. Con il termine anticipato proposto (30 aprile) ne soffrirebbe anche la qualità del rapporto di monitoraggio, poiché fino a quel momento non sono eventualmente disponibili tutte la basi. Secondo Act, Coop, economiesuisse, AEnEc, GGS, IG Detailhandel, IGEB, Migros, Scienceindustries e Swissmem, va mantenuto il termine del 31 maggio.
L’ordinanza prevede che possano essere computate al raggiungimento dell’obiettivo anche le misure di riduzione al di fuori del perimetro geografico. Le organizzazioni economiesuisse, Scienceindustries e Swissmem si dichiarano a favore di un ampliamento di questa norma. Per l'adempimento dell'impegno deve essere possibile computare non solo il «miglioramenti dei prodotti», bensì anche i «miglioramenti dei prodotti, prodotti e metodi».
L’USPV chiede che per l’adempimento degli impegni di riduzione sia possibile computare attestati nazionali da progetti di compensazione, poiché in caso contrario viene meno l’incentivo per passare a combustibili non fossili. Economiesuisse, Scienceindustries e Swissmem chiedono che anche le imprese con impegni di riduzione possano farsi attestare, su richiesta, progetti di compensazione, ma a condizione che i loro obiettivi di riduzione siano risultati inferiori di oltre il 5 per cento, che i progetti comprendano esclusivamente misure supplementari e che per le misure non siano stati percepiti incentivi finanziari.
Act, Coop, economiesuisse, AEnEc, GGS, IG Detailhandel, IGEB, Migros, Scienceindustries e Swissmem criticano la disposizione concernente l’esclusione dall’impegno di riduzione, secondo cui le imprese possono essere escluse solo se non emettono più gas serra. L’organizzazione indica a titolo di esempio una caldaia di emergenza che ogni tanto deve essere attivata per garantirne la sicurezza d’esercizio o i processi di sterilizzazione che tecnicamente non possono ancora essere eseguiti senza combustibili fossili. Pertanto, occorre introdurre un limite bagatella e per l’esclusione deve essere sufficiente il passaggio al 90 per cento a vettori energetici rinnovabili. Act chiede in generale una precisazione della formulazione.
Act esprime dubbi in merito alle informazioni che secondo l’ordinanza devono essere pubblicate. Invece di nominare gli specialisti energetici, che cambiano frequentemente, dovrebbe essere riportata solo l’agenzia. Inoltre, Act teme che le informazioni riguardanti i valori obiettivo e le emissioni di gas serra rientrino nel segreto aziendale e che in questo modo si crei una gogna pubblica. Il partecipante ritiene preoccupante il fatto che viene dato più peso all’interesse pubblico nei confronti di questi dati che alla sfera privata delle persone e delle imprese interessate.
4.5 Compensazione delle emissioni di CO2 dei carburanti e attestati per le riduzioni delle emissioni e lo stoccaggio di carbonio
In questo capitolo vengono riassunte le osservazioni riguardanti la compensazione e i progetti di compensazione. Analogamente agli impegni di riduzione, anche la base legale dell’obbligo di compensazione verrà a mancare a fine 2021 a causa della bocciatura della legge sul CO2. Anche in questo caso è presumibile che la compensazione verrà inserita in una legge transitoria.5 Nel primo sottocapitolo vengono trattati i punti non chiari segnalati e i riscontri relativi alle disposizioni generali di compensazione. Nel secondo sottocapitolo vengono tematizzati i riscontri relativi ai progetti in Svizzera e
all’estero ammessi per un’attestazione, escludendo però i commenti riguardanti la mancata attestazione dei pozzi di carbonio biologici all’estero. Infine, vengono trattati i numerosi pareri su questi pozzi di carbonio biologici e geologici presenti in Svizzera e all’estero.
4.5.1 Disposizioni generali concernenti la compensazione
Ökostrom accoglie positivamente le disposizioni generali concernenti la compensazione delle emissioni CO2 dei carburanti e presume che per i progetti svolti da loro non cambierà molto in relazione alla procedura di attestazione. In particolare, Ökostrom mette in guardia contro l’eventualità che lo svolgimento di progetti di compensazione diventi ancora più complesso. Per il Cantone FR sembra che con la revisione totale dell’ordinanza siano aumentati gli ostacoli amministrativi. Per l’ewz occorre
5 Cfr. Comunicato stampa della Commissione dell’ambiente del Consiglio nazionale del 22 giugno 2021 13/27 UFAM-D-DD643401/533