Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 27 pagine

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Numero d’incarto: UFAM-233.11-1850/4/1

Secondo il progetto, per i progetti di stoccaggio del carbonio occorre redigere per il 2030 un rapporto di monitoraggio e di verifica come prova della permanenza. Poiché in particolare lo stoccaggio nei suoli dipende fortemente dalla forma di utilizzazione e di gestione nonché dal clima, secondo il Cantone ZH è necessario che dopo il 2030 venga inoltrato ogni 10 anni un rapporto di monitoraggio e di verifica. In questo modo si riduce il rischio di cessazione anticipata delle misure. Poiché il carbone vegetale è stabile, secondo CharNet, First Climate AG e Kaskad-E GmbH occorre rinunciare a un obbligo di monitoraggio dopo la scadenza del periodo di credito. Il Cantone SG ritiene positivo che per i prodotti del legno l’attestazione è strutturata in modo semplice e viene garantita la necessaria flessibilità. Poiché nello stoccaggio in calcestruzzo di demolizione, rifiuti minerali o scorie/ceneri il CO2 reagisce chimicamente, in seguito è stoccato per tempi geologici, constata neustark AG, e chiede che, analogamente ai prodotti del legno, anche a questo tipo di pozzi di carbonio (nel calcestruzzo di demolizione o nei rifiuti secondo le classi OPSR 4 e 7) venga applicata una deroga ai requisiti di cui all’articolo 106.

Sia i pozzi di carbonio biologici che quelli geologici in Svizzera necessitano di un’iscrizione nel registro fondiario. Questa norma viene sostenuta esplicitamente dal Cantone NW, mentre il Cantone VD ritiene che tale provvedimento sia opportuno solo per i pozzi di carbonio biologici, e il Cantone ZH ritiene che le limitazioni della proprietà a seguito dell’iscrizione nel registro fondiario «pozzo di carbonio biologico» devono essere precisate e motivate con basi scientifiche. Per l’organizzazione PSL l’iscrizione nel registro fondiario è un requisito troppo elevato, mentre secondo l’USC sarebbero ben pochi i progetti che verrebbero attuati una volta adottato questo requisito e, quindi, occorre stralciare l’iscrizione nel registro fondiario. A suo avviso occorrerebbe piuttosto una procedura di valutazione separata per i progetti biologici complessi. Per First Climate AG e l’Associazione pozzi di carbonio legno svizzero, invece, una registrazione nel registro fondiario per i pozzi di carbonio biologici è troppo onerosa e costosa. Secondo l’Associazione pozzi di carbonio legno svizzero, occorre invece utilizzare i sistemi cantonali esistenti per registrare gli interventi. First Climate AG propone come alternativa un obbligo di monitoraggio a lungo termine. CharNet, First Climate AG e Kaskad-E GmbH auspicano che per l’impiego di carbone vegetale si rinunci a un’iscrizione nel registro fondiario, poiché questa sarebbe sproporzionata a causa della piccola quantità e dell’applicazione sparsa di carbone vegetale. Anche neustark AG chiede una deroga. Analogamente ai materiali da costruzione, si deve rinunciare all’iscrizione nel registro fondiario anche per lo stoccaggio di carbonio nel calcestruzzo di demolizione e in altri rifiuti secondo le classi OPSR 4 e 7. A differenza dell’Associazione pozzi di carbonio legno svizzero, il Cantone VD critica l’iscrizione nel registro fondiario per i pozzi di carbonio geologici, poiché questi pozzi possono avere un’estensione di diversi chilometri quadrati nel sottosuolo e, pertanto, un’iscrizione nel registro fondiario sarebbe inutile. Come conseguenza delle loro richieste riguardanti la permanenza, le organizzazioni Alleanza climatica, Greenpeace, FSE e ATA chiedono che l’iscrizione nel registro fondiario venga cancellata al più presto 500 anni dopo l’inizio degli effetti. BoscoSvizzero ritiene fondamentalmente opportuna l’iscrizione nel registro fondiario, ma critica il fatto che i relativi costi vengono addossati ai richiedenti e chiede di modificare questo aspetto. Il Cantone VD fa notare che nell’edizione in francese l’articolo relativo all’iscrizione nel registro fondiario si riferisce ai pozzi di carbonio biologici e geologici all’estero. Ciò sarebbe non solo irrealistico, ma contraddirebbe anche precedenti norme dell’ordinanza.

4.6 Tassa sul CO2

Nella definizione degli oggetti della tassa l’ordinanza rimanda alla legge sull’imposizione degli oli minerali. Economiesuisse e Swissmem sono d’accordo con questo rimando, ma sottolineano che la prova per combustibili rinnovabili dovrebbe essere adempibile anche all’estero, se è possibile escludere un computo nel Paese di produzione.

A seguito del respingimento della legge sul CO2, non sussiste più alcuna base legale per aumentare la tassa sul CO2 oltre l’aliquota massima di CHF 120. Ciò nonostante, qui di seguito vengono riportati brevemente i riscontri pervenuti in merito ai proposti aumenti della tassa sul CO2.

IG Detailhandel, Coop e Migros ritengono appropriati i previsti aumenti scaglionati della tassa sul CO2. HotellerieSuisse chiede che la tassa sul CO2 non venga aumentata ulteriormente, per evitare così svantaggi concorrenziali rispetto all’estero. L’APF chiede un tasso di riduzione delle emissioni inferiore a 5 punti percentuali ogni due anni, poiché la presente ordinanza richiede a sua volta sforzi speciali 18/27

UFAM-D-DD643401/533