Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 27 pagine
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Numero d’incarto: UFAM-233.11-1850/4/1
al settore degli edifici. Ad esempio, dal 2024 la tassa sul CO2 deve aumentare a CHF 140, se le emissioni superano di oltre il 62 per cento (invece del 60 %) le emissioni dl 1990. Dal 2030 l’aumento a CHF 210 deve essere effettuato solo se le emissioni superano quelle del 1990 del 47 per cento (invece del 42 %). Inoltre, nell’ordinanza deve essere stabilito che, in caso di mancato raggiungimento del percorso di riduzione, il Consiglio federale valuterà un’aliquota della tassa inferiore, così come previsto anche nel rapporto esplicativo (economiesuisse, HEV e Swissmem). Il Cantone FR è del parere che per raggiungere gli obiettivi climatici si debbano ridurre gli obiettivi intermedi per l’aumento della tassa sul CO2 e chiede quindi per il 2026 un aumento a CHF 165 già per valori di emissione che superano del 52 per cento le emissioni del 1990 e a CHF 175 se le superano del 55 per cento. Dal 2028 dovrà essere possibile aumentare la tassa sul CO2 a CHF 190, se le emissioni supereranno del 46 per cento quelle del 1990.
La restituzione dei costi per il CO2 pagati dai gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili dipende dai costi climatici esterni. Secondo economiesuisse e Swissmem, questi costi devono essere stabiliti nell’ordinanza e la loro modifica deve essere soggetta a una consultazione. Nell’ordinanza occorre indicare un importo di CHF 121,50 per tonnellata di CO2eq sulla base di calcoli dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE).
Per la restituzione della tassa sul CO2 agli impianti ICFC, l’ordinanza sul CO2 definisce il requisito in base alla potenza termica. Secondo economiesuisse Swissmem e l’ASIG, il limite superiore di 20 MW è corretto, poiché questo è il limite per la partecipazione al SSQE. Tuttavia, il limite inferiore di 0,5 MW è troppo elevato, ma, al contempo, si deve rinunciare a un limite inferiore, poiché questo risulta
dall’onere amministrativo per la domanda di rimborso.
La persona privata che ha partecipato alla consultazione fa notare che la ridistribuzione alla popolazione della tassa sul CO2 tramite gli assicuratori malattie esclude le persone che non sono affiliate ad alcuna cassa malati. A suo avviso, l’esclusione è in contrasto con il principio sancito nella legge sul CO2, in base al quale tutte le persone fisiche che sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera devono beneficiare della ridistribuzione. La norma procedurale dà l’impressione dell’arbitrarietà e, analogamente alla ridistribuzione della quota dell’economia, va presa in esame come alternativa la via dell’AVS.
4.7 Formazione, perfezionamento e informazione
Alcuni Cantoni sostengono già offerte di formazione di organizzazioni, per cui secondo i Cantoni FR e VS occorre precisare la disposizione in modo tale da escludere una doppia incentivazione. Il Cantone FR auspica che la consapevolezza nei confronti del clima sia promossa anche nell’ambito della formazione generale.
4.8 Modifiche di altri atti normativi
I Cantoni SH e TG sono d’accordo con la modifica dell’ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA), poiché migliora la qualità del Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Anche il Cantone SG approva la modifica, poiché dal punto di vista della legislazione in materia di protezione dei dati non si tratta di dati sensibili e con essa si sostengono gli sforzi di digitalizzazione. L’ewz accoglie con favore la nuova classificazione delle caratteristiche nel REA. Affinché sia possibile effettuare interrogazioni di dati multiple (attualmente solo interrogazioni singole), occorre inoltre modificare l’articolo 16 dell’OREA in modo tale che l’Ufficio federale di statistica (UST) possa pubblicare i dati REA del livello A secondo l’allegato 1 come dati pubblici accessibili ai sensi dell’articolo 2 lettera i dell’ordinanza sulla geoinformazione (OGI). L’APF, invece, ritiene che la modifica dell’OREA è superflua e che rendere accessibili al pubblico dati sensibili è una grave intromissione nella sfera privata dei proprietari di immobili. L’APF non vede alcun interesse pubblico che possa giustificare questa intromissione, anche perché l’accesso ai dati è possibile già oggi previa dimostrazione di un interesse pubblico.
CORSTAT ritiene che per quanto concerne il REA è importante che sia garantito il flusso di informazioni verso i servizi che gestiscono il Registro e che questi siano adeguatamente indennizzati da parte dell’UST.
19/27 UFAM-D-DD643401/533