Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/21: Revisione parziale delle due ordinanze sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT) · 33 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione – OSCPT e OE-SCPT

Due partecipanti chiedono quindi di integrare l'articolo 19 con l'obbligo per il servizio SCPT di effettuare controlli e intervenire in caso di irregolarità. Altri chiedono di precisare i mezzi d’iden- tificazione e gli elementi di indirizzamento ammissibili94, abolire l'obbligo di identificazione per i FSCD con obblighi ridotti, sopprimere senza sostituzione l'articolo 19 capoverso 2 e mante- nere la disposizione vigente95.

Art. 20 cpv. 2

Il capoverso 2 non è stato commentato in sede di consultazione.

In merito al capoverso 3 (non contemplato dal progetto), il Cantone SG e CCPCS criticano la vaghezza dell'espressione «in modo adeguato», ritenendo che non indichi chiaramente come i FST debbano procedere per verificare se i rivenditori hanno registrato e identificato corretta- mente l’utente. Il Cantone SG sottolinea che questa ambiguità genera problemi nella pratica e chiede una regolamentazione più precisa. CCPCS richiama l’attenzione sulla questione delle registrazioni secondo l'articolo 19 con documenti falsificati. Ritiene che siano necessarie indi- cazioni concrete su come procedere alla verifica e sulla garanzia della qualità per aumentare l'efficacia degli obblighi d’identificazione nel quadro del perseguimento penale. CCPCS chiede che il termine «in modo adeguato» sia precisato direttamente nell’ordinanza o in un allegato.

Art. 20a cpv. 1 lett. d e 1bis

Secondo l'articolo 20a capoverso 1 (che resta immutato), le persone fisiche devono provare la propria identità esibendo un documento valido. Il Cantone BE propone di definire più precisa- mente il termine «esibendo».

Swico raccomanda di includere nell’elenco dei documenti che provano l’identità anche l’ID-e secondo la LIdE.

Art. 20b cpv. 1 lett. b

Questa disposizione non è stata commentata in sede di consultazione.

Art. 21 cpv. 1 lett. a, 5 frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 6

Come evidenziato da alcuni partecipanti alla consultazione96, la sorveglianza retroattiva rap- presenta una grave violazione della sfera privata e dei diritti fondamentali, in particolare del diritto alla protezione dei dati e del diritto alla libertà d'opinione. Inoltre, la richiesta ai FSCD con obblighi integrali di conservare sistematicamente i metadati è considerata sproporzionata e rischiosa. La modifica sul piano nozionale del capoverso 6 è oggetto di critica, in quanto i fornitori di servizi di telefonia e multimediali sono già per definizione FST, mentre i tradizionali fornitori di servizi OTT, come ad esempio le soluzioni di videoconferenza, non sono considerati servizi multimediali97. Diversi partecipanti esprimono riserve in merito all'effettiva capacità delle

94 1 organizzazione; 1 Cantone: CCPCS, SG

95 9 fornitori; 3 organizzazioni: CH Open, Init7, iWay, SwissIX, MME Legal, NTS, Netwolk, Nym, Proton, Ronzani Schlauri Anwälte, Suissedigital, Threema

96 8 fornitori; 11 organizzazioni; 1 partito; 20 privati: AlgorithmWatch CH, CH Open, DIDAS, Digitale Gesellschaft, GDS, HDC Legal, Init7, ISOC-CH, iWay, Konsumentenschutz, MME Legal, Netwolk, Nym, Partito Pirata Svizzero, Proton, Opendata.ch, Ronzani Schlauri Anwälte, usam, SwissIX, Threema

97 3 fornitori: SDCA, SIX Group, Swico