Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 30 pagine
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3.2 Valutazione della consultazione nel dettaglio
3.2.1 Attribuzione dei proventi e dei valori patrimoniali
L’attribuzione dei proventi e dei valori patrimoniali in funzione dei rapporti di diritto civile e di altri diritti legali in generale è accolta positivamente. In particolare numerosi Cantoni (BL, GE, GL, GR, NE, NW, SG, SO, VD, VS, TG, TI, ZH) e la CDF si sono espressi a favore di questo tipo di attribuzione. A loro avviso un’attribuzione diversa causerebbe eccessivi problemi pra- tici e giuridici al momento della tassazione dei contribuenti. Alcuni Cantoni si augurano che nel messaggio si faccia riferimento al fatto che questo tipo di attribuzione non comporta al- cuna modifica per le tipologie di economie domestiche per le quali finora l’attribuzione avve- niva sulla base di criteri economici, come per esempio i rapporti fiduciari o di trust (BL, GL, GR, SO, ZH). Secondo FSA sarebbe auspicabile chiarire che le disposizioni patrimoniali tra i coniugi non hanno rilevanza fiscale, sia che avvengano all’interno del matrimonio che
nell’ambito delle liquidazioni del regime dei beni.
Tuttavia sono stati espressi anche pareri critici a riguardo o portati all’attenzione i seguenti dubbi:
- l’attribuzione proposta potrebbe implicare una riduzione delle deduzioni fiscali finora con-
sentite o far sì che non possano essere sfruttate da un coniuge che non percepisce alcun reddito o ha un reddito basso (Alleanza del Centro);
- procedere a un’attribuzione in base ai rapporti di diritto civile senza tenere conto del re-
gime dei beni sembrerebbe praticamente impossibile, in particolare in caso di comunione dei beni, perché è proprio il regime dei beni a stabilire in che modo debbano essere attri- buiti i valori patrimoniali e i redditi in base ai rapporti di diritto civile (SSK);
- non sarebbe semplice stabilire la proprietà e il possesso di beni mobili per i quali spesso
non esistono contratti scritti o documenti giustificativi. In caso di attività lucrativa indipen- dente i salari dei coniugi dovrebbero essere ripartiti (USC, FIDUCIARI|SUISSE);
- verificare la correttezza dei dati forniti potrebbe essere difficile, in particolare in caso di
scarsa collaborazione da parte del contribuente interessato. Dato il rischio di abuso non- ché i punti dubbi sarebbe necessario un lavoro di controllo decisamente maggiore (SSK);
- ci si chiede se sia necessaria una norma del genere, dal momento che questo tipo di attri-
buzione sarebbe sottintesa. Tuttavia vi sarebbero anche delle deroghe, come nel caso dei rapporti di usufrutto o fiduciari. In questi casi proventi e valori patrimoniali non sarebbero attribuiti al proprietario formale, ma all’usufruttuario o al fiduciante. Bisogna chiedersi se queste attribuzioni speciali non siano state prese in considerazione o se l’obiettivo era quello di elaborare un nuovo sistema di attribuzione (EXPERTsuisse, FSA);
- in caso di comproprietà al 50 per cento, a ciascuno dei due coniugi verrebbe computata la
metà delle spese per la manutenzione dell’immobile, indipendentemente da chi le abbia pagate. Lo stesso vale per gli interessi su debiti, che sarebbero attribuiti in base al con- tratto di debito e non in base ai diritti reali o a quanto risultante dal registro fondiario. Per evitare situazioni frutto di una pianificazione fiscale, si dovrebbe optare per una soluzione che permetta alla persona che si è fatta carico della manutenzione dell’immobile e degli interessi su debiti di dedurre le spese corrispondenti (FSA);
- se un immobile richiede interventi di risanamento o investimenti, la relativa deduzione an-
drebbe persa per il secondo reddito basso o inesistente. Tuttavia il suo trasferimento alla seconda persona con il reddito più alto sarebbe totalmente in contraddizione con il senso e lo scopo dell’imposizione individuale (VBSS);
- non è chiaro se i debiti e gli interessi su debiti in un rapporto intercantonale debbano es-
sere ripartiti in modo proporzionale tra i coniugi e non in base ai rapporti di diritto civile (FI- DUCIARI|SUISSE).
3.2.2 Deduzioni concernenti i figli
3.2.2.1 Principio dell’attribuzione a metà
L’attribuzione a ciascun genitore della metà delle deduzioni concernenti i figli è stata accolta con favore dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione. Diversi Cantoni (GL, NE,