Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 30 pagine
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essere considerati una comunione economica e le deduzioni concernenti i figli non sfruttate potrebbero essere in ogni caso trasferite all’altro coniuge con il reddito più alto (UR).
Ulteriori osservazioni in merito alla procedura
Numerosi partecipanti alla consultazione, soprattutto molti Cantoni, temono che, per rispar- miare sulle tasse, si faccia ricorso a negozi giuridici tra coniugi (p. es. prestiti) che finora erano irrilevanti a livello fiscale, (AG, BL, GE, GL, GR, JU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, VD,
VS, TG, TI, ZH, CDF, FIDUCIARI|SUISSE, VBSS, T. Müller). Secondo lFIDUCIARI|SUIS- SEin generale andrebbe chiarito come debba essere trattato lo scambio di prestazioni tra co- niugi (prestito, lavoro retribuito). GE teme che possa aumentare il rischio di trasferimenti ef- fettivi o fittizi di parti del reddito e della sostanza, il che potrebbe comportare situazioni poco soddisfacenti nel caso in cui un coniuge non sia più pignorabile. Per VD è necessaria una re- golamentazione dell’attività lucrativa indipendente esercitata sotto la responsabilità congiunta dei coniugi, perché in questo caso vi è un rischio concreto di ottimizzazione fiscale, che attra- verso una distribuzione adeguata del reddito tra i coniugi potrebbe limitare gli effetti della progressione. Anche EXPERTsuisse non esclude le possibilità di pianificazione fiscale.
Forum PMI chiede l’elaborazione di disposizioni chiare che accordino ai contribuenti con im- prese un margine di manovra il più possibile ampio in caso di difficoltà nell’attuazione. L’attri- buzione degli elementi imponibili in base ai rapporti di diritto civile dovrebbe avvenire senza richieste formali eccessive. Dovrebbero essere sufficienti accordi individuali formulati in forma scritta tra i contribuenti interessati.
Se viene mantenuto il diritto dei coniugi di esaminare gli atti, secondo alcuni Cantoni (BL,
GL, GR, SZ, ZH) dovrebbe essere adeguato anche l’obbligo del segreto delle autorità fiscali per quanto riguarda i dati contenuti negli incarti fiscali delle coppie sposate, in quanto il solo diritto di esaminare gli atti non autorizza le autorità fiscali anche a comunicare le informazioni contenute negli incarti fiscali di un coniuge all’altro. La comunicazione di tali dati a un altro contribuente dovrebbe sempre essere possibile nel caso in cui da questi dipenda la tassa- zione dei due contribuenti.
Freikirchen.ch si dichiara contraria a una limitazione del diritto reciproco di esaminare gli atti delle coppie sposate facendo riferimento al diritto d’informazione sancito dal CC.
Per UCS/CDFC e SSK è incoerente e incomprensibile che gli adeguamenti effettuati nell’am- bito di una procedura di ricorso e che influiscono sulla situazione del partner a livello di impo- sizione non debbano essere presi in considerazione. Di conseguenza si mette deliberata- mente in conto che in questo modo in alcuni casi la tassazione potrebbe essere errata.
Per BL, GL, GR, SZ e TG è sensato regolamentare esplicitamente la possibilità di correg- gere a posteriori (revisione, ricupero d’imposta) la sostanza netta di un coniuge in caso di tassazione passata in giudicato dell’altro coniuge, in particolare nel caso della variante 2.
3.2.7 Introduzione dell’imposizione individuale a tutti e tre i livelli statali
La maggior parte dei partecipanti alla consultazione è favorevole all’introduzione dell’imposi- zione individuale a tutti e tre i livelli statali. Numerosi Cantoni (AG, BL, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH) fanno esplicitamente notare che l’imposizione individuale dovrebbe essere attutata per tutte le autorità fiscali. Si dovrebbe evitare che la Confedera- zione e i Cantoni applichino modelli di imposizione differenti alle coppie, perché questo ac- crescerebbe notevolmente la complessità e causerebbe problemi alla ripartizione fiscale in- tercantonale come pure una disarmonizzazione. Alla popolazione sarebbe richiesto un impe- gno eccessivo e per le autorità fiscali l’esecuzione diventerebbe ancora più onerosa e a ri- schio di errori. In questo modo difficilmente l’intero processo risulterebbe più efficiente e meno burocratico. Anche secondo il PEV non sarebbe possibile gestire la coesistenza di re- golamentazioni divergenti a livello federale e cantonale.
Travail.Suisse ritiene che il passaggio all’imposizione individuale a tutti i livelli statali po- trebbe essere completato soltanto limitando l’autonomia fiscale dei Cantoni. Diversamente le