Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 35 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 OEDA

utilizzare le liste nere e grigie di InfoFlora quale base per il contenuto degli allegati. I dettagli sui commenti riguardanti il contenuto dell’allegato 2.1 si trovano al termine di questa parte (n. 3.3.2.6 all. 2.1).

Il contenuto dell’allegato 2.2 è approvato da sette partecipanti (SZ, NW, HEV, SDAT, USPV, CFNP, casafair) e approvato in parte da 34 (ZH, BE, LU, UR, OW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, CCA, CFP, USC, JardinSuisse, CFSB, FRC, KPSD, ICOMOS, Illnau-Effretikon, SVNF, InfoFlora, FiBL). È invece respinto da cinque partecipanti (GE, PUSCH, WWF, BirdLife, ANS) per gli stessi motivi concernenti la modifica del contenuto dell’allegato 2.1 (v. sopra). I dettagli sui commenti riguardanti il contenuto dell’allegato 2.2 si trovano al termine di questa parte (n. 3.3.2.6 all. 2.2).

Otto Nove partecipanti (SZ, SO, SH, GR, TG, VS, CFSB, BE, NE) si interrogano sul legame che intercorre tra l’elaborazione degli allegati e gli elenchi che già esistono di specie alloctone invasive. Quattro partecipanti (PUSCH, WWF, Birdlife, ANS) suggeriscono di utilizzare le liste nere e grigie di InfoFlora come base per gli elenchi federali. HEV accoglie invece con favore il fatto che la procedura di modifica degli elenchi non si basi esclusivamente sulle liste nere e grigie di InfoFlora, le quali riflettono l’opinione di un’unica fondazione privata.

Il FiBL suggerisce di inserire accanto a ogni specie che figura nell’allegato un collegamento ipertestuale verso le pagine corrispondenti pubblicate sul sito web di InfoFlora.

Patrimonio Svizzero, FSAP e CSSM rilevano che non è stato preso in considerazione il valore delle specie arboree per l’adattamento al cambiamento climatico negli spazi urbani.

14 partecipanti (ZH, UR, LU, SZ, GL, ZG, BS, SO, BL, SH, GR, CCA, KPSD, SVNF) rilevano l’importanza del suolo nella diffusione di alcune specie alloctone invasive e propongono che questo criterio implichi la menzione di determinate specie nell’allegato 2.1.

Per quanto riguarda la nomenclatura delle specie utilizzata nell’ordinanza, CFSB e InfoFlora notano che né la strategia né gli elenchi di specie prevedono che una specie sia interessata da un divieto semplicemente perché appartiene a un genere che comprende altre specie vietate. InfoFlora, SVNF e Illnau-Effretikon invitano a prestare particolare attenzione ai nomi delle specie elencate, in modo da evitare l’impiego di sinonimi.

La CFSB propone che le specie che non possono essere immesse sul mercato non compaiano nell’allegato 2.2.

Quale misura precauzionale, LU, AR, OW, SH e casafair chiedono di includere negli elenchi delle ordinanze riguardanti l’emissione deliberata nell’ambiente le specie potenzialmente invasive, soprattutto poiché il costo della lotta aumenta con la diffusione degli organismi.

Allegato 2.1 (Organismi alloctoni invasivi vietati per l’utilizzazione diretta)

L’allegato 2.1 riprende le precedenti specie dell’allegato 2 OEDA e le integra con specie per le quali deve essere vietata l’utilizzazione diretta nell’ambiente. Sono pervenuti riscontri sulle seguenti specie aggiunte di recente:

- Ailanthus altissima: due Cantoni (UR, BL) propongono di spostarla nell’allegato 2.2. Per motivi di conservazione dei giardini storici, CSSM, ICOMOS, FSAP e Patrimonio Svizzero respingono l’inserimento di questa specie.

- Ambrosia spp.: per A. confertiflora (ZH, UR, SZ, GL, FR, BL, GR, TG, ZG, SH come pure CCA [sostenuta da AI e DCPA, che nel proprio parere fanno riferimento a quello di CCA]) e A. psilostachya (ZH, UR, SZ, GL, BL, GR, TG, ZG, SH, CCA [sostenuta da AI, DCPA]) si propone l’inserimento nell’allegato 2.2. CFSB fa notare che per A. trifida non si prevedono danni paragonabili a quelli di altre specie di Ambrosia.

- Asclepias syriaca: dieci Cantoni e una conferenza cantonale (ZH, UR, SZ, GL, BL, GR, TG, SO, ZG, SH, CCA [sostenuta da AI, DCPA]) propongono di spostare questa specie nell’allegato 2.2.

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