Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 35 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 ORNI
informativo, poiché non tutte le schede dei dati sul sito aggiornate sono approvate dall’autorità esecutiva competente prima della loro attuazione o del loro utilizzo.
Un’organizzazione (asut) chiede inoltre che i dati siano indicati non solo d’intesa con UFCOM e autorità esecutive, ma anche con gli operatori.
Un’organizzazione (MpA) chiede che vengano notificati tutti i dati necessari per garantire la protezione dalle immissioni e la prevenzione delle emissioni conformemente all’ORNI. Si riferisce, nello specifico, ai dati necessari per la valutazione dello stato di esercizio approvato o attuale di una scheda dei dati sul sito nuova o aggiornata e dei suoi allegati, nonché dei dati relativi a impianti di piccole dimensioni. Inoltre, questi dati devono essere indicati dall’UFAM.
Due organizzazioni (MpA, DECHFL) chiedono che non vengano notificati esclusivamente i dati degli impianti di telefonia mobile, bensì anche quelli di tutti gli impianti che emettono radiazioni non ionizzanti (RNI). Ai fini di una chiara separazione delle competenze tra UFAM e UFCOM, le due organizzazioni chiedono anche che i dati siano trasmessi all’UFAM e non all’UFCOM; l’UFAM potrebbe eventualmente delegare all’UFCOM la gestione operativa della banca dati.
Un’altra organizzazione (VSS) chiede che vengano notificati i dati di tutti gli impianti di trasmissione, compresi quelli di radiodiffusione e di radiochiamate.
Un’organizzazione (DECHFL) propone che i dati debbano essere notificati 14 giorni prima della messa in esercizio di un impianto. Dopo un periodo di transizione, i dati d’esercizio devono essere notificati almeno quotidianamente.
Un Cantone (VS) richiama l’attenzione su una discrepanza tra la traduzione francese e la versione tedesca.
Articolo 11a capoverso 1 lettera b
Anche in questo caso un Cantone (VS) richiama l’attenzione su una discrepanza tra la traduzione francese e la versione tedesca.
Articolo 11a capoverso 1 lettera c
La maggioranza dei Cantoni e due organizzazioni (AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, NE, OW, SG, SH, UR, TI, TG, VS, ZG, ZH, CCA, DCPA) chiedono le seguenti precisazioni: il termine dei dati da notificare almeno ogni due settimane non deve essere disciplinato nell’ORNI, ma deve essere prescritto dall’UFCOM, perché in futuro non si esclude un termine di notifica più frequente.
Due organizzazioni (MpA, DECHFL) chiedono una notifica dei dati come minimo giornaliera se non addirittura in tempo reale.
Articolo 11a capoverso 2
Non ci sono osservazioni.
Articolo 11a capoverso 3
La maggioranza dei Cantoni e due organizzazioni (AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, OW, SG, SH, UR, TI, TG, VS, ZG, ZH, CCA, DCPA) chiedono che l’ordinanza menzioni esplicitamente che anche l’UFAM può accedere ai dati del sistema d’informazione (banca dati).
Due organizzazioni (asut e Swisscom) chiedono inoltre che i dati siano messi a disposizione degli aventi diritti all’accesso solo nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere agli obblighi di notifica e ai compiti esecutivi. Aggiungono che il termine «persone» deve essere sostituito da «imprese».
Due organizzazioni (MpA, DECHFL) chiedono che la registrazione dei dati nel sistema d’informazione spetti all’UFAM e non all’UFCOM, autorizzando comunque l’UFAM a trasferire la gestione operativa del sistema d’informazione a un’altra autorità.
Articolo 11a capoverso 4
Gran parte dei Cantoni e due organizzazioni (AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, OW, SG, SH, UR, TI, TG, VS, ZG, ZH, CCA, DCPA) chiedono che il capoverso sia modificato in modo da
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