Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 35 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 OIF

ampio consenso, la lettera b del medesimo articolo solleva critiche, poiché questa direttiva, oltre a rientrare nella legislazione sull’energia, non può essere verificata senza una corrispondente prescrizione di misurazione. La maggioranza è favorevole alla definizione dell’esercizio determinante per il calcolo delle immissioni foniche di cui all’allegato 6 numero 34 OIF, ma anche qui si critica il fatto che questa norma sia applicabile a livello esecutivo solo se può essere verificata. Ciò rende necessario una prescrizione di misurazione o eventualmente un adeguamento della normativa stessa.

Molti chiedono che anche le pompe di calore per il raffreddamento possano beneficiare di questa normativa, poiché nella pratica è difficile distinguere tra apparecchi con funzione di solo riscaldamento e quelli con funzione di riscaldamento e raffreddamento. Alcuni partecipanti suggeriscono di definire la dettagliata norma sulle pompe di calore in un aiuto all’esecuzione invece che in un’ordinanza. Per tutte le parti del progetto, molti partecipanti chiedono adeguamenti del testo di legge o modifiche e chiarimenti nel rapporto esplicativo.

4.4.2 Pareri sui singoli articoli

4.4.2.1 Articolo 7 capoverso 3 lettera a OIF

La norma di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera a è accolta con favore dalla maggior parte dei Cantoni nonché da DCPA, EndK e CCA, in quanto è semplice da applicare e comporta certezza del diritto. Un Cantone respinge la norma, poiché indebolisce la protezione dal rumore. Per un altro Cantone tale norma è superflua, in quanto già prevista dall’aiuto all’esecuzione sulle pompe di calore di Cercle Bruit. La metà dei Cantoni chiede di apportare modifiche al testo di legge o alle spiegazioni. In particolare, la norma dovrebbe inoltre applicarsi agli impianti che in piccola parte possono essere utilizzati anche per il raffreddamento, poiché nella pratica è difficile distinguere tra impianti di riscaldamento e di raffreddamento. Alcuni criticano la direttiva che prevede ulteriori limitazioni delle emissioni, ritenendola troppo restrittiva, e chiedono quindi un allentamento della norma. Propongono, ad esempio, di applicarla solo a un livello di immissioni di 3 dB al di sotto dei valori di pianificazione oppure di definire una norma più severa rispetto all’1 per cento / 3 dB. A tal fine sarebbe opportuno esigere provvedimenti pari all’1 per cento dei costi dell’impianto già per un effetto compreso tra 1 e 1,5 dB, oppure considerare determinante il 2 o il 5 per cento dei costi. Chiedono inoltre di chiarire se questa norma debba essere applicata anche ad altre fonti di rumore.

Circa due terzi degli altri partecipanti alla consultazione, tra i quali figurano numerosi rappresentanti del settore, il PS e I Verdi, accolgono la norma in linea di massima o con proposte di modifica. Le modifiche proposte si riferiscono in parte a un allentamento e in parte a un inasprimento della norma. Circa un terzo respinge la norma per vari motivi. L’UDC e l’HEV sono favorevoli alle semplificazioni procedurali, ma temono che dalle modifiche all’OIF possano derivare molte potenziali controversie tra vicini. Criticano inoltre il fatto che le mozioni pendenti sull’argomento (Mo. 22.3388 della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale «Semplificare il passaggio a sistemi di riscaldamento moderni» e Mo. 21.4381 Jauslin «Armonizzare l’ordinanza contro l’inquinamento fonico con il progresso tecnico») vengano parzialmente attuate prima di completarne la discussione in Parlamento. Diversi partecipanti chiedono lo stralcio della norma, ritenendo sufficienti le direttive di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera b. WWF, ATA, Alliance Climatique, SES, Ligue suisse contre le bruit e PUSCH chiedono una nuova normativa che permetta di utilizzare solo il 50 per cento degli apparecchi più silenziosi o che si basi su quelli che utilizzano prodotti refrigeranti clima-compatibili.

4.4.2.2 Articolo 7 capoverso 3 lettera b OIF

La norma dell’articolo 7 capoverso 3 lettera b viene accolta con meno favore, con quasi due terzi dei Cantoni che la respingono. La critica principale riguarda il fatto che tale norma stabilisce uno standard tecnico che la maggior parte delle pompe di calore in circolazione soddisfa già. Il criterio, poi, non ha nulla a che vedere con il rumore e una norma simile rientra nella legislazione sull’energia. A ciò si aggiunge il fatto che non è possibile verificare la norma

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