Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 35 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 ORNI

5 Rapporto sui risultati concernente l’ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710)

5.1 Situazione iniziale

La banca dati per gli impianti di telefonia mobile (banca dati delle antenne) dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) supporta già i Cantoni nella vigilanza sull’osservanza delle limitazioni delle emissioni delle antenne di telefonia mobile ai sensi dell’ORNI. Il rilevamento di questi dati da parte dell’UFCOM e la loro messa a disposizione alle autorità incaricate dell’esecuzione dell’ORNI si fondano oggi su contratti di diritto privato conclusi tra l’UFCOM e gli operatori di telefonia mobile e tra i Cantoni e gli operatori di telefonia mobile.

L’obbligo generale d’informare di cui all’articolo 46 della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) e l’obbligo di collaborazione di cui all’articolo 10 ORNI per gli impianti di telefonia mobile devono ora essere concretizzati a livello di ordinanza, migliorando al contempo la base giuridica ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati. Questa base garantisce l’utilizzo della banca dati ai fini dell’esecuzione dell’ORNI per il futuro e ne semplifica lo sviluppo ulteriore.

Concretamente, si tratta di aggiungere all’ORNI un articolo che da un lato obblighi i titolari di impianti di telefonia mobile a notificare all’UFCOM dati concernenti le procedure di autorizzazione e l’esercizio attuale, dall’altro autorizzi l’UFCOM a rilevare i dati e metterli a disposizione per l’esecuzione dell’ORNI. Ciò consente anche di informare correttamente il pubblico.

5.2 Pareri pervenuti

Sulle modifiche all’ORNI sono pervenuti complessivamente 46 pareri. Due organizzazioni e un Cantone hanno fatto sapere di non avere osservazioni (Electrosuisse, Swiss Aerodromes, SZ), mentre un’organizzazione (ECO SWISS) si è astenuta dal presentare un parere motivato, ma ha chiesto maggiori competenze per l’UFCOM in futuro: se i Cantoni dovessero concepire normative proprie in modo indipendente, non vi sarebbe alcun passo avanti decisivo.

5.3 Risultati della procedura di consultazione

5.3.1 Osservazioni generali

La grande maggioranza delle organizzazioni e dei Cantoni accoglie con favore il progetto e il suo orientamento, in particolare la creazione di una chiara base giuridica per la trasmissione dei dati alla banca dati dell’UFCOM. La maggior parte dei Cantoni ha inviato i propri pareri con modello prestampato, proponendo singole precisazioni (cfr. 5.3.2). Gli operatori di telefonia mobile accolgono l’orientamento del progetto, ma hanno delle riserve sulla pubblicazione dei dati. Anche le organizzazioni di protezione sono favorevoli al progetto, ma hanno ulteriori richieste per rendere i dati disponibili al pubblico e alle cerchie interessate.

Solo un’organizzazione (usam) respinge nettamente la modifica dell’ORNI, che ostacolerebbe l’ulteriore potenziamento della 5G ancor più di quanto non faccia oggi.

5.3.2 Pareri sui singoli articoli

Tre Cantoni (JU, NW, SO) e cinque organizzazioni (USS, PS, UCS, ATS, Swissmem) accolgono il progetto senza ulteriori osservazioni di natura sostanziale.

Di seguito si riportano separatamente i pareri pervenuti in base ai singoli capoversi e lettere del nuovo articolo 11a ORNI.

Articolo 11a capoverso 1 lettera a

La maggioranza dei Cantoni e quattro organizzazioni (AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, NE, OW, SG, SH, UR, TI, TG, VS, ZG, ZH, CCA, DCPA, asut, Swisscom) chiedono le seguenti precisazioni: all’UFCOM vanno notificati sia i dati delle schede dei dati sul sito approvate dall’autorità esecutiva sia quelli portati all’attenzione dell’autorità esecutiva a scopo

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