Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 35 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 OIF

in fase di esecuzione, poiché non esiste un metodo corrispondente, che invece è essenziale nell’ambito di ricorsi o casi portati in giudizio.

4.4.2.3 Allegato 6 numero 34

La maggioranza dei Cantoni e degli altri partecipanti alla consultazione è favorevole alla definizione dell’esercizio determinante per il calcolo delle immissioni foniche di cui all’allegato 6 capoverso 34, ma anche qui si critica il fatto che questa norma sia applicabile a livello esecutivo solo se può essere verificata. Ciò è possibile solo disponendo di un concetto di misurazione corrispondente o se la norma è concepita in modo orientato alla pratica, ad esempio definendo un determinato intervallo di temperatura anziché una temperatura di esercizio fissa. Alcuni partecipanti criticano il fatto che, con un punto di riferimento fisso, la popolazione residente nelle località alle quote più alte debba sopportare più rumore rispetto alla popolazione che si trova nelle zone della temperatura di riferimento. Il settore sostiene inoltre che, nella pratica, non sono ancora disponibili i dati di esercizio necessari a 2 ⁰C e che sarebbe meglio fissare il punto di esercizio a 7 ⁰C, dal momento che per questa temperatura sono disponibili misurazioni. Un’adeguata correzione del livello permetterebbe poi di convertire questi valori in valori di emissione a 2 ⁰C.

4.4.3 Proposte che esulano dal progetto / Ulteriori proposte e osservazioni

Due rappresentanti del settore chiedono ulteriori modifiche all’OIF, che però esulano dal progetto. Il metodo di calcolo delle immissioni foniche deve essere ulteriormente adattato in modo specifico per le pompe di calore. La suddivisione temporale tra giorno e notte (tra le ore 7.00 e le 19.00) nell’allegato 6 OIF deve essere armonizzata con la suddivisione in vigore per il rumore del traffico (tra le ore 6.00 e le 22.00). Il calcolo dell’inquinamento fonico deve essere necessario solo per gli edifici vicini e non per le finestre del proprio edificio. Le correzioni del livello K1 devono essere ridotte a 2-3 dB di giorno e a 5 dB di notte, mentre la correzione del livello K2 per la tonalità delle immissioni foniche deve essere generalmente ipotizzata come pari a zero. Tra le proposte si chiede inoltre di chiarire nell’OIF che i servizi e i ripostigli, come pure i vani scala e gli studi, non vengano considerati locali sensibili al rumore.

SIA chiede inoltre di aggiornare il riferimento contenuto negli articoli 31a e 32 OIF all’ultima versione del 1° novembre 2020 della norma SIA 18.

4.4.4 Valutazione dell’attuazione

La maggior parte dei Cantoni sottolinea che per l’esecuzione delle norme di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera b e all’allegato 6 numero 34 OIF servono chiare prescrizioni di misurazione, attualmente ancora mancanti. In caso di ricorsi, l’autorità esecutiva deve poter verificare queste informazioni.

I rappresentanti del settore fanno osservare che i dati necessari per soddisfare le prescrizioni di cui all’allegato 6 numero 34 OIF al momento non sono ancora disponibili. Pertanto, per poter utilizzare i dati corretti di 2 dB del punto di esercizio a 7 ⁰C, la prescrizione deve essere modificata. È inoltre necessario un periodo di transizione di due anni.

26/35 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774