Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/91: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2023 · 35 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2023 OIF

4 Rapporto sui risultati concernente l’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF; RS 814.41)

4.1 Introduzione

Le pompe di calore installate all’esterno possono causare rumore e disturbare il vicinato, soprattutto di notte. La legislazione federale in materia di l’inquinamento fonico prevede quindi che tali impianti possano essere costruiti solo se, nell’ambito della prevenzione, le emissioni foniche sono limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. Inoltre, le immissioni foniche generate dal solo impianto non devono superare i valori di pianificazione di cui all’allegato 6 OIF (art. 11 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 1 legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01; art. 7 cpv. 1 OIF).

I presupposti del rispetto del principio di prevenzione e dei valori di pianificazione si applicano cumulativamente. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante del Tribunale federale, qualora i valori di pianificazione siano rispettati, si possono prendere in considerazione ulteriori misure di protezione dal rumore nell’ambito della prevenzione solo se in tal modo si riesce a conseguire una sostanziale riduzione supplementare delle emissioni con una spesa relativamente contenuta (DTF 127 II 306, consid. 8; DTF 124 II 517, consid. 5a; cfr. anche DTF 133 II 169, consid. 3.2). Se i valori di pianificazione sono rispettati, il beneficio aggiuntivo di ulteriori misure di limitazione delle emissioni deve quindi superare nettamente i costi che tali misure comportano.

4.2 Situazione iniziale

La presente revisione dell’OIF intende, da un lato, concretizzare il rapporto costi-benefici in un nuovo articolo 7 capoverso 3 appositamente per l’installazione di nuove pompe di calore, specificando così le fattispecie in cui ulteriori misure precauzionali sono da considerarsi proporzionate: qualora i valori di pianificazione siano rispettati, sono considerate tali solo le misure che permettono di conseguire una riduzione delle emissioni di almeno 3 decibel (dB) con l’1 per cento massimo dei costi di investimento dell’impianto (lettera a). Dall’altro lato, nel caso di impianti con potenza variabile, tali misure sono necessarie solo se, a una temperatura esterna superiore a 2 °C, il funzionamento dell’impianto supera il 65 per cento della sua potenza (lettera b). Queste direttive stabiliscono due linee guida chiare e uniformi per la verifica di ulteriori misure precauzionali nel caso in cui i valori di pianificazione siano rispettati. Nel nuovo numero 34 dell’allegato 6 OIF, il progetto prevede inoltre di definire lo stato di esercizio delle pompe di calore determinante per il calcolo del rumore a una temperatura esterna di 2 °C.

Le nuove norme si applicano solo alle pompe di calore aria-acqua utilizzate per il riscaldamento di ambienti e per l’acqua calda. Dal campo di applicazione della normativa sono escluse, ad esempio: le pompe di calore utilizzate per riscaldare piscine private; le pompe di calore con sonde geotermiche, che di solito sono installate negli edifici e non causano emissioni foniche esterne; gli impianti di refrigerazione, che in genere registrano un numero più elevato di ore di funzionamento in estate, comprese le pompe di calore dotate di sistemi di emissione per il raffreddamento degli edifici (ad es. soffitti raffreddanti, ventilconvettori).

4.3 Pareri pervenuti

Sulle modifiche all’OIF sono pervenuti complessivamente 60 pareri: tutti i Cantoni, DCPA ed EnDK, CCA, i partiti I Verdi, PS e UDC come pure altre 29 associazioni di settore e ambientaliste.

4.4 Risultati della procedura di consultazione

4.4.1 Osservazioni generali

In linea di principio, la netta maggioranza dei Cantoni e degli altri partecipanti accoglie l’orientamento della revisione. Mentre la norma di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera a ottiene

24/35 054.10-00772/00002/00018/Q324-0774