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Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine

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tazione, ad eccezione dell’articolo 2. Di conseguenza, è stata effettuata una rinumera- zione degli articoli. Tutte le disposizioni dell’ordinanza saranno riviste da parte del Consiglio federale, se necessario, nell’ottica dell’approvazione.

Art. 2

Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente all’avamprogetto di ordinanza della prima consultazione. Per motivi legati allo Stato di diritto, il rimando continua a essere di natura statica. In caso di revisione delle prescrizioni modello GloBE, non prevista a breve, anche l’ordinanza dovrebbe essere adeguata.

L’integrazione rispetto alla consultazione già conclusa estende per analogia il campo di applicazione delle prescrizioni modello GloBE all’imposta integrativa nazionale. Altrimenti sarebbero applicabili solo all’IIR e all’UTPR. Il passaggio «e le prescri- zioni della legislazione federale concernenti l’imposizione delle imprese», invece, proposto nella prima consultazione sembra essere obsoleto. In fase di consultazione è stato oggetto di critiche in quanto non necessario o fuorviante.

Le prescrizioni modello GloBE sono ora disponibili anche in tedesco e francese.15 Dal confronto con la Segreteria dell’OCSE è emerso che, in caso di dubbio, prevale la versione inglese. Di conseguenza, il rimando continuerà a riferirsi a questa versione.

Il capoverso 2 esclude l’articolo 9.3.5 delle prescrizioni modello GloBE. La Svizzera esercita quindi il diritto di scelta che le consente di non applicare l’UTPR in determi- nate situazioni. Tale modifica rispetto alla consultazione già conclusa si basa sui ri- scontri emersi dalla prima consultazione.

L’articolo 9.3 delle prescrizioni modello GloBE consente, a determinate condizioni, di escludere i gruppi di imprese dall’assoggettamento all’UTPR durante una fase tran- sitoria della durata massima di cinque anni. Concretamente, l’assoggettamento all’UTPR è escluso se un gruppo di imprese estere ha la maggior parte dei suoi valori patrimoniali in Svizzera e lo Stato della società madre non ha introdotto l’IIR. Poiché in questo caso nessun altro Stato può accedere all’imponibile fiscale, la priorità va data allo sgravio amministrativo dovuto al venir meno dell’UTPR.

Il capoverso 3 corrisponde alla versione già proposta nella prima consultazione. Di conseguenza, nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni delle prescri- zioni modello GloBE occorre tenere conto dei documenti pubblicati dall’OCSE e dal G20 (cfr. n. 1.1). Questi documenti contengono numerose precisazioni che uno Stato deve rispettare se intende attuare l’imposizione minima a livello nazionale. Di norma, si tratta di precisazioni in merito a principi già contenuti nelle prescrizioni modello GloBE, ad esempio:

• «GloBE Safe Harbours»: per limitare gli oneri amministrativi e aumentare la cer-

tezza del diritto l’OCSE e il G20 prevedono i cosiddetti «GloBE Safe Harbours» (cfr. anche n. 1.1). Questi principi devono essere accettati da tutti gli Stati che applicano l’imposizione minima a livello nazionale. Si applicano quindi anche all’imposta integrativa in Svizzera.

15 www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economyglobal-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.htm