Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine
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I «GloBE Safe Harbour» temporanei per la rendicontazione Paese per Paese («Country by Country Reporting» – CbCR) si applicano agli esercizi che termi- nano prima del 30 giugno 2028. In questi anni fiscali, i gruppi di imprese possono dimostrare il raggiungimento dell’imposizione minima in uno Stato attraverso un metodo semplificato basato sui dati CbCR anche come segue:
⬝ il gruppo di imprese realizza meno di 10 milioni di euro di cifra d’affari e
meno di 1 milione di euro di utile in una Giurisdizione («soglia minima»);
⬝ l’utile per Stato è coperto almeno dalla deduzione sulla sostanza16 («regola
sulla sostanza»); o
⬝ l’onere fiscale è pari ad almeno il 15 per cento a seconda dell’anno fiscale (dal
2025: 16 %; dal 2026: 17 %; «regola ETR»).
L’imposta integrativa è pari a zero se i requisiti sono soddisfatti. I gruppi di im- prese possono scegliere se applicare il «GloBE Safe Harbour» temporaneo. Se decidono di non farvi ricorso o non soddisfano i requisiti, il «GloBE Safe Har- bour» temporaneo non può essere applicato negli anni successivi.
Inoltre, è in fase di elaborazione un «GloBE Safe Harbour» permanente, che deve avere un orientamento simile al «GloBE Safe Harbour» temporaneo per la CbCR.
Ai fini della certezza del diritto è stato annunciato anche un «GloBE Safe Har- bour» permanente per quanto riguarda l’accettazione delle imposte integrative na- zionali.
• Imposte determinanti per l’imposta integrativa nazionale: secondo le norme vi- genti per l’IIR e l’UTPR, le imposte riscosse presso un’impresa nazionale per una stabile organizzazione all’estero sono attribuite alla stabile organizzazione estera (art. 4.3.2 lett. a delle prescrizioni modello GloBE). Diverso è il caso dell’imposta integrativa nazionale: le linee guida amministrative del 2022 stabiliscono (cfr.
n. 118.28) che questa imposta per la stabile organizzazione estera non può essere imputata né all’impresa nazionale né alla stabile organizzazione (cfr. n. 118.30).
• Esclusione dall’UTPR: l’articolo 9.3 delle prescrizioni modello GloBE offre agli Stati la possibilità di esentare i gruppi di imprese dall’UTPR nella fase iniziale della loro attività internazionale (cfr. cpv. 2). Tale norma si riferisce all’UTPR e non è adatta all’imposta integrativa nazionale. Di conseguenza, l’imposta integra- tiva svizzera deve essere riscossa anche se l’UTPR non venisse più applicata.
• Struttura dell’imposta integrativa nazionale: le linee guida amministrative 2022 (pubblicato nel 2023) prevedono alcuni diritti di scelta per la struttura dell’impo- sta integrativa nazionale che uno Stato può esercitare nell’attuazione. Tra le altre
16 La deduzione sulla sostanza è una deduzione del 5 % per i valori materiali e i costi salariali. Secondo una disposizione transitoria (art. 9.2 delle prescrizioni modello GloBE), nei primi anni dopo l’entrata in vigore della normativa l’importo della deduzione sarà ridotto gradualmente dal 10 % (costi salariali) e 8 % (valori patrimoniali materiali) al 5 %. La deduzione può essere fatta valere dal gruppo di imprese in ogni Stato. Agli utili derivanti da determinate attività sulla sostanza che richiedono ampie strutture o personale, ad esempio per la produzione o la ricerca, potrà quindi essere ancora applicata un’aliquota d’imposta inferiore al 15 %.