Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine
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Una disposizione transitoria del decreto federale conferisce al Consiglio federale il diritto di introdurre l’imposizione minima tramite ordinanza. Ciò consentirà un’en- trata in vigore il 1° gennaio 2024. La disposizione transitoria contiene parametri giu- ridicamente vincolanti. Entro sei anni, il Consiglio federale deve presentare al Parla- mento una legge che sostituisca l’ordinanza.
Per attuare l’imposizione minima, la disposizione transitoria contenuta nella Costitu- zione federale (Cost.) prevede una cosiddetta imposta integrativa,10 attraverso la quale la Svizzera garantirà sul proprio territorio l’imposizione minima dei gruppi di imprese e delle unità operative interessate. Applicherà inoltre i suoi diritti d’imposizione qua- lora un gruppo di imprese operante in Svizzera non raggiunga il livello d’imposizione minima all’estero (IIR e UTPR). Le entrate fiscali aggiuntive confluiranno così alla Svizzera e non agli Stati esteri. Inoltre, le imprese residenti in Svizzera potranno evi- tare ulteriori procedure fiscali all’estero. È essenziale che la normativa svizzera coin- cida con le prescrizioni modello GloBE dell’OCSE/G20, altrimenti può verificarsi una doppia imposizione in Svizzera e all’estero.11
In base alla disposizione transitoria del decreto federale, l’imposta integrativa è un’im- posta federale. Alla sua esecuzione procedono i Cantoni. Alla Confederazione spetta il 25 per cento e ai Cantoni il 75 per cento delle entrate. In questo modo i Cantoni potranno continuare a offrire condizioni fiscali competitive. Contemporaneamente, nell’ambito della perequazione finanziaria nazionale si terrà conto delle entrate fiscali aggiuntive dei Cantoni.
La consultazione sulla prima parte dell’ordinanza si è svolta da agosto a novembre 2022. L’elemento centrale era costituito dal recepimento della normativa dell’OCSE e del G20 per mezzo di un rimando. In questa sede i partecipanti alla consultazione sono invitati a prendere posizione in merito a ulteriori disposizioni dell’ordinanza. Le disposizioni dell’avamprogetto di ordinanza posto in consultazione nel 2022 sono contenute nel presente progetto e riportate su sfondo grigio. Il presente avamprogetto è stato rinumerato. Se necessario, le disposizioni dell’ordinanza saranno rielaborate sulla scorta dei risultati di entrambe le consultazioni prima dell’approvazione da parte del Consiglio federale.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
L’articolo 197 numero 15 capoverso 1 Cost. attribuisce al Consiglio federale la fa- coltà di introdurre temporaneamente mediante ordinanza l’imposizione minima di cui all’articolo 129a Cost. Con la presente ordinanza il Consiglio federale si avvale di tale competenza. I principi di base dell’imposizione minima possono essere desunti dal messaggio relativo al decreto federale (cfr. n. 5.2.1). Le spiegazioni dettagliate da parte dell’OCSE e del G20 sulle prescrizioni modello GloBE possono essere consul- tate nei documenti citati al n. 1.1.
10 Cfr. anche il n. 4 del messaggio relativo al decreto federale.
11 Cfr. in proposito il n. 4.1.2 del messaggio relativo al decreto federale.