Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine
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Art. 35
Sia in caso di sottrazione continuata di importanti somme d’imposta che in caso di frode fiscale, si applicano per analogia i provvedimenti speciali d’inchiesta dell’AFC.
Art. 36
Le disposizioni per la ripartizione e il versamento del gettito lordo dell’imposta inte- grativa corrispondono sostanzialmente all’imposta federale diretta (art. 196 LIFD). Questo gettito lordo include gli importi delle imposte, le multe e gli interessi.
Il rendiconto sugli importi dell’imposta integrativa computati o incassati nel corso di un mese deve essere allestito nel mese successivo. Il gettito lordo dell’imposta inte- grativa e la quota spettante alla Confederazione devono essere comunicati. La riparti- zione deve essere intesa come un rendiconto degli importi e non come un trasferi- mento. La contabilizzazione della quota spettante alla Confederazione può comportare modifiche nell’ordinanza del 5 aprile 200624 sulle finanze della Confede- razione. L’analisi a questo proposito è attualmente in corso. I dettagli della contabi- lizzazione dei ricavi della Confederazione saranno concretizzati nella pratica.
Il versamento, nel senso di trasferimento, della quota del gettito lordo dell’imposta integrativa spettante alla Confederazione avviene in analogia con quanto disposto dall’articolo 196 capoverso 2 LIFD. Di conseguenza, le somme per le imposte inte- grative riscosse nel corso di un mese devono essere versate il mese successivo.
Art. 37
L’allestimento del rendiconto con gli altri Cantoni avviene contemporaneamente a quello con la Confederazione (art. 37). Gli altri Cantoni devono essere informati del gettito lordo dell’imposta integrativa e della quota cantonale complessiva.
Il versamento, nel senso di trasferimento, del gettito derivante dall’imposta integrativa dei singoli Cantoni avviene sulla base della tassazione definitiva o al massimo due anni dopo la fine del periodo fiscale. In questo caso, l’indennità dello «sportello unico», a differenza di quanto avviene nei confronti della Confederazione, deve essere presa in considerazione a priori.
Art. 38
Questo articolo si basa sull’articolo 197 numero 15 capoverso 5 Cost. Di conse- guenza, lo «sportello unico» può trattenere un’indennità per il suo onere amministra- tivo in relazione alla tassazione. L’indennità per ogni decisione di tassazione ammonta al 2 per cento della rispettiva quota cantonale del gettito lordo dell’imposta integra- tiva, ma non può superare un totale di 50 000 franchi per caso.
Il motivo di tale indennità è il principio alla base del concetto di «sportello unico». In questo caso, un Cantone assume l’attività di tassazione per tutte le unità operative di un gruppo di imprese in Svizzera. Tuttavia, le entrate vengono ripartite tra tutti i Can- toni in cui hanno sede le unità operative che hanno contribuito all’imposizione ridotta.
24 RS 611.01