Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine

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Compendio

Nel mese di dicembre del 2022, il Parlamento ha licenziato il decreto federale con- cernente un’imposizione speciale dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del pro- getto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dei grandi gruppi di imprese). La vota-

zione popolare su questo argomento si terrà il 18 giugno 2023. Il decreto federale

conferisce al Consiglio federale la facoltà di introdurre temporaneamente un’im-

posizione minima mediante ordinanza. La procedura di consultazione sulla prima parte dell’ordinanza si è svolta da agosto a novembre 2022. L’elemento principale era costituito dal recepimento della normativa dell’OCSE e del G20 per mezzo di un rimando. Ora si svolgerà un’ulteriore procedura di consultazione su altri ambiti normativi dell’ordinanza.

Il contenuto della presente ordinanza riguarda in particolare la procedura di riscos- sione della nuova imposta integrativa. A questo proposito è prevista l’adozione del principio del cosiddetto «sportello unico»: un’unità del gruppo di imprese è tenuta a versare l’imposta per l’intero gruppo nel proprio Cantone. Il Cantone di sede è tenuto a trasferire la propria quota dell’imposta integrativa alla Confederazione e agli altri Cantoni interessati. Il principio dello «sportello unico» è stato sviluppato in stretta collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni e risponde a una richiesta delle imprese interessate. La consultazione verte anche sulle norme da ap- plicare in materia di diritto penale fiscale nonché su alti argomenti.

Alcuni Stati, tra cui gli Stati Uniti, ma anche la Germania, ad esempio, dispongono già di normative che garantiscono un’imposizione minima. In base a una direttiva dell’OCSE e del G20, tali imposte esistenti non possono essere computate in un’im- posta integrativa nazionale ai fini dell’attuazione dell’imposizione minima dell’OCSE e del G20. L’imposta integrativa nazionale è quindi dovuta nella sua totalità.

Implicitamente, l’OCSE e il G20 presuppongono tuttavia che gli Stati con una nor- mativa esistente computino un’imposta integrativa nazionale nella loro imposta. Tut- tavia, non vi è alcun obbligo in tal senso. Se questi Stati non prevedono alcun com- puto, sussiste il rischio che vengano applicate l’imposta integrativa nazionale e un’imposta estera, il che può comportare una doppia imposizione o un’imposizione eccessiva. È probabile che ciò sia rilevante soprattutto per i gruppi esteri. Il Consiglio federale seguirà da vicino la situazione negli altri Stati ed esaminerà a tempo debito se l’introduzione di una regolamentazione in tal senso sia opportuna anche in Sviz- zera.

L’imposizione minima entrerà in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2024, con ri- serva del risultato della votazione popolare del 18 giugno 2023.