Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine

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L’onere amministrativo correlato all’attività di tassazione deve pertanto essere inden- nizzato. Per la Confederazione non ha alcuna importanza se ad effettuare la tassazione sia uno o più Cantoni. Di conseguenza, non ottiene alcuno sgravio amministrativo dallo «sportello unico» e non partecipa pertanto all’indennità.

Art. 39

Questo articolo si basa sull’articolo 197 numero 15 capoversi 1, 3 e 4 Cost.

Il primo assoggettamento nell’anno di entrata in vigore deve essere disciplinato con- formemente al capoverso 1 applicando le stesse regole dell’UE. Di conseguenza, le unità operative il cui esercizio inizia al più presto alla data di entrata in vigore dell’or- dinanza sono assoggettate all’imposta integrativa. Se l’esercizio è già iniziato, l’unità operativa sarà assoggettata all’imposta integrativa solo per il secondo esercizio.

Al momento non è ancora stato deciso quando l’UTPR sarà introdotta in Svizzera. Il capoverso 2 ne tiene conto. È evidente che l’UTPR sarà attuata da molti Stati, soprat- tutto nell’UE, in un secondo momento (cfr. n. 2.2). Questa opzione dovrebbe essere creata anche per la normativa svizzera. Il Consiglio federale ha quindi la possibilità, ad esempio, di porre in vigore l’UTPR soltanto il 1° gennaio 2025, mentre l’IIR e l’imposta integrativa svizzera entrano in vigore il 1° gennaio 2024. Nella prima con- sultazione sull’ordinanza, tuttavia, è stato suggerito di rinunciare all’introduzione dell’UTPR in Svizzera. In caso di rinuncia all’UTPR, l’ordinanza dovrebbe essere rielaborata dal punto di vista redazionale.

Il capoverso 3 si basa sull’articolo 197 numero 15 capoverso 3 lettere c e d Cost. L’OCSE e il G20 prevedono un’attenuazione del regime sanzionatorio durante la fase introduttiva dell’imposizione minima. Pertanto, in questa fase introduttiva, la viola- zione degli obblighi procedurali e la sottrazione d’imposta commesse per negligenza non sono punibili. L’attenuazione non si applica in caso di frode fiscale, poiché tale violazione non può essere commessa per negligenza.

4 Ripercussioni

4.1 Promemoria: ripercussioni dell’attuazione dell’imposizione minima

Le ripercussioni finanziarie dell’attuazione dell’imposizione minima in Svizzera25 non possono ancora essere stimate in modo affidabile. Il quadro statistico è limitato e determinati elementi della riforma non sono quantificabili. Nel messaggio del Consi- glio federale, le entrate derivanti dall’imposta integrativa svizzera sono state stimate a circa 1–2,5 miliardi di franchi nel primo anno dell’entrata in vigore. Di questo im- porto, il 75 per cento, ovvero un ammontare compreso tra circa 800 milioni a quasi 2 miliardi di franchi, spetta ai Cantoni e il 25 per cento, equivalente a un ammontare compreso tra 250 milioni e 650 miliardi di franchi, sarà destinato alla Confederazione. Per quanto riguarda invece il potenziale gettito risultante dal mancato raggiungimento del livello d’imposizione minima all’estero, si parte dal presupposto che la maggior

25 Cfr. n. 6 del messaggio relativo al decreto federale, anche per il capoverso successivo.