Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine

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cose, è possibile semplificare l’imposta integrativa svizzera sotto alcuni aspetti, in particolare:

⬝ riconoscimento di un solo standard di presentazione dei conti nazionale anzi- ché di tutti gli standard di presentazione dei conti (esteri) riconosciuti (cfr.

n. 118.14/118.15): il Consiglio federale propone di non farvi ricorso. La limi- tazione agli standard di presentazione dei conti nazionali comporterebbe oneri aggiuntivi per i gruppi esteri. Questo non è nell’interesse della piazza econo- mica svizzera.

⬝ Esclusione della deduzione sulla sostanza (cfr. n. 118.36/118.37): il Consiglio federale propone di non farvi ricorso. La deduzione sulla sostanza può portare a un’imposizione più vantaggiosa per i gruppi di imprese interessati. Il Con- siglio federale ritiene che la rinuncia alla deduzione sulla sostanza non sia nell’interesse della piazza economica svizzera perché riguarda i valori patri- moniali materiali e i costi salariali, garantendo in tal modo sostanza in Sviz- zera. La deduzione della sostanza è già stata considerata nelle stime dell’AFC sulle entrate derivanti dall'imposta integrativa svizzera.17 Secondo la direttiva UE di dicembre 2022 concernente l’attuazione dell’imposizione minima si presume che, in caso di introduzione di un’imposta integrativa nazionale, la deduzione sulla sostanza sia concessa anche negli Stati membri dell’UE.

⬝ Deducibilità di pene pecuniarie e multe (cfr. n. 118.20): il Consiglio federale propone di consentire la deduzione di multe e pene pecuniarie fino a 50 000 euro. In questo modo si applicano le stesse norme dell’IIR e dell’UTPR. Le multe più alte non sono interamente deducibili. L’importo delle multe deducibili per l’imposta integrativa svizzera non viene ridotto. In questo modo si garantisce che le basi di calcolo dell’imposta integrativa na- zionale e di quella internazionale siano identiche.

Art. 4

Le prescrizioni modello GloBE disciplinano l’importo e la riscossione dell’IIR e dell’UTPR per le joint venture (cfr. art. 6.4). Tuttavia, lasciano in sospeso le modalità di calcolo e di riscossione dell’imposta integrativa nazionale per queste ultime ai sensi dell’articolo 10.1 delle prescrizioni modello GloBE. L’articolo 4 stabilisce quindi che ai fini dell’imposta integrativa svizzera le joint venture e le sue unità operative sono considerate come gruppo di imprese a sé stante. Il presupposto è che almeno uno dei titolari di partecipazioni rientri nel campo di applicazione dell’imposizione minima GloBE. L’imposta integrativa svizzera viene quindi riscossa al 100 per cento per il gruppo di imprese a sé stante. Di conseguenza, l’imposta integrativa svizzera può es- sere superiore a quella che si otterrebbe se l’imponibile fiscale venisse ridotto con l’imposta integrativa internazionale.

17 V. anche le spiegazioni nel messaggio relativo al decreto federale (n. 6.7.3) e in dettaglio nella nota a piè di pagina n. 14 del rapporto esplicativo dell’11.3.2022 concernente il progetto posto in consultazione.