Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
I Cantoni nei quali sono presenti unità operative che non sono assoggettate all’imposta integrativa di un gruppo di imprese interessato hanno un interesse informativo. Essi devono avere accesso alla dichiarazione e alla tassazione nel portale. Inoltre, l’articolo 111 LIFD è applicabile per analogia. Di conseguenza, i Cantoni si sostengono a vicenda. Lo «sportello unico» comunica agli altri Can- toni, al momento della tassazione, l’importo atteso dalle entrate dell’imposta in- tegrativa.
• Procedura di ricorso: lo «sportello unico» dispone l’imposta integrativa. Come
nel caso dell’imposta federale diretta, il primo rimedio giuridico per opporvisi è quello di presentare un reclamo contro il Cantone che ha disposto l’imposta. In seguito, l’iter ricorsuale relativo all’imposta integrativa differisce da quello pre- visto per l’imposta federale diretta: è previsto il ricorso diretto al Tribunale am- ministrativo federale e poi, se necessario, al Tribunale federale. L’obiettivo è quello di ottenere un’applicazione del diritto il più univoca possibile.
• Disposizioni di diritto penale: anche il diritto penale si basa materialmente sulle
disposizioni della LIFD. Pertanto, la procedura prevista per i reati (violazione degli obblighi procedurali, sottrazione d’imposta e frode fiscale) è analoga. An- che la pena comminata corrisponde a quella della LIFD.
L’iter ricorsuale nei procedimenti per sottrazione d’imposta è analogo a quello dell’imposta integrativa.
La normativa dell’OCSE e del G20 prevede un’attenuazione del regime sanzio- natorio nei primi anni successivi all’entrata in vigore dell’imposizione minima (cfr. n. 3). Tale norma è obbligatoria per gli Stati, se attuano l’imposizione mi- nima. Di conseguenza, la sanzione penale non si applica nei primi tre anni in caso di negligenza.
• Scambio di informazioni:
⬝ a livello internazionale: la normativa dell’OCSE e del G20 prevede che i gruppi di imprese interessate dall’imposizione minima compilino un GIR per quanto riguarda lo scambio internazionale di informazioni. Si tratta di un modulo standardizzato attualmente in fase di sviluppo a livello dell’OCSE e del G20. Le norme in materia saranno elaborate una volta che saranno disponibili i risultati dell’OCSE e del G20 (cfr. n. 2.2);
⬝ a livello nazionale: l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) avrà accesso alle dichiarazioni e alle tassazioni visibili nel portale. Tali in- formazioni verranno utilizzate, tra le altre cose, per la vigilanza. Inoltre, an- che gli altri Cantoni in cui hanno sede unità operative non assoggettate all’imposta di un gruppo di imprese interessate vi avranno accesso. L’ac- cesso dei Cantoni in questione al GIR verrà disciplinato in un secondo tempo (cfr. n 2.2).
2.2 Attuazione ed entrata in vigore
Nell’ottica odierna e con riserva dei risultati della votazione popolare, il Consiglio federale prevede che l’ordinanza entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. In particolare,