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Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine

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anche l’UE punta sostanzialmente a questa data. Tuttavia, l’UTPR entrerà in vigore nell’UE soltanto nel 2025.14 Qualora l’attuazione in altri Paesi dovesse protrarsi, il Consiglio federale rivaluterà l’entrata in vigore dell’ordinanza. La data dell’entrata in vigore è infatti lasciata in sospeso nell’avamprogetto di ordinanza.

Dal punto di vista del Consiglio federale si deve far sì che l’entrata in vigore coincida con quella dell’UE. Questo permette di garantire che la Svizzera non rinunci all’im- ponibile fiscale in favore di altri Stati. I gruppi esteri, che rappresentano la grande maggioranza delle imprese in Svizzera, rischiano un’imposizione più elevata all’estero già nel 2024, anche senza l’UTPR. Tecnicamente, il prelievo sarà effettuato per mezzo dell’IIR. È quindi opportuno introdurre l’imposizione minima nel 2024. I gruppi svizzeri, invece, rischiano un’imposizione più elevata all’estero principal- mente attraverso l’UTPR, che sarà quindi effettiva soltanto dal 2025.

Infine, il Consiglio federale ritiene che sarebbe ragionevole introdurre l’UTPR sol- tanto nel 2025. Se gli altri Paesi non hanno ancora introdotto l’UTPR, la Svizzera preleverebbe quindi un’imposta che non è applicata in nessun altro Paese. Benché attualmente contemplata dall’ordinanza, l’UTPR potrebbe tuttavia entrare in vigore gradualmente.

A livello dell’OCSE e del G20, i lavori tecnici non sono ancora del tutto terminati (cfr. n. 1.1). È possibile che a seguito di questi lavori risulti un’ulteriore necessità di intervento normativo nell’ordinanza. Se gli interventi riguardano le disposizioni ma- teriali sulla determinazione dell’imposta integrativa, il DFF consulterà previamente i Cantoni e i rappresentanti dell’economia prima che il Consiglio federale emani le di- sposizioni dell’ordinanza necessarie. Ciò potrebbe riguardare, ad esempio, l’eventuale fabbisogno normativo aggiuntivo relativo ai «GloBE Safe Harbours» per l’imposta integrativa nazionale.

Per altri settori tematici, un’entrata in vigore successiva sarebbe anche accettabile, senza pregiudicare l’attuazione dell’imposizione minima dal 1° gennaio 2024. Po- trebbe trattarsi, ad esempio, dell’eventuale necessità di regolamentazione della riso- luzione delle controversie tra gli Stati o il GIR. In quest’ultimo caso, è necessario apportare modifiche all’ordinanza, tuttavia lo scambio internazionale dei GIR avverrà per la prima volta nel 2026, ragione per cui sarebbe possibile un’entrata in vigore successiva.

Il DFF consulterà le commissioni competenti di entrambe le Camere federali prima di sottoporre la proposta di approvazione al Consiglio federale.

3 Commento ai singoli articoli

I contenuti della prima consultazione relativa alla presente ordinanza sono inclusi in questa sede e riportati su sfondo grigio. Tali articoli sono stati sostanzialmente lasciati invariati, ovvero non si è ancora tenuto conto dei riscontri emersi dalla prima consul-

14 Anche l’OCSE/G20 sembra prevedere un’entrata in vigore entro il 2025 (linee guida concernenti i «GloBE Safe Harbours», § 32).