Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine

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parte degli Stati garantirà sul proprio territorio l’imposizione minima. Questa circo- stanza limita considerevolmente il gettito che potrebbe potenzialmente derivarne per la Svizzera. In singoli casi, tuttavia, potranno per contro risultare entrate cospicue.

Il progetto comporta una perdita di attrattiva della piazza economica svizzera sotto il profilo fiscale. Le conseguenti reazioni di adeguamento delle imprese avranno un im- patto negativo sulle entrate di quasi tutte le altre imposte e sulle entrate derivanti dai contributi sociali. A livello nazionale, è probabile un aumento delle entrate anche dopo che le imprese avranno modificato il proprio comportamento.

Il campo di applicazione del «GloBE Safe Harbour» temporaneo si riferisce a tutte e tre le forme di imposta integrativa. Si prevedono solo entrate modeste derivanti dall’IIR e dall’UTPR, quindi l’impatto del «GloBE Safe Harbour» è trascurabile in questo caso.

Più significativo, tuttavia, è l’impatto del «GloBE Safe Harbour» sul gettito dell’im- posta integrativa svizzera. Se l’onere fiscale dell’OCSE e del G20 è inferiore al 15 per cento senza il «GloBE Safe Harbour» e pari almeno al 15 per cento con il «GloBE Safe Harbour», ciò influisce sull’ammontare del gettito dell’imposta integra- tiva svizzera. Questo gettito sarebbe inferiore a quello stimato dal Consiglio federale nel messaggio relativo al decreto federale. Sebbene sia possibile determinare l’anda- mento di questo effetto, non può essere fornita alcuna dichiarazione sulla sua signifi- catività quantitativa.

Se il concetto di «GloBE Safe Harbour» temporaneo si trasforma anche in un «GloBE Safe Harbour» permanente, nel medio-lungo termine ciò potrebbe fornire un impatto permanente sulle entrate derivanti dall’imposta integrativa.

4.2 Ripercussioni del presente progetto posto in consultazione

Il progetto concede allo «sportello unico» un’indennità per la sua attività di tassazione pari a un massimo di 50 000 franchi per tassazione, provenienti dalla quota cantonale del gettito dell’imposta integrativa. Tale indennità viene concessa a priori, in modo da ridurre di tale importo il potenziale gettito dell’imposta integrativa degli altri Cantoni in cui hanno sede unità operative di un gruppo di imprese.

4.3 Ripercussioni sull’economia

Le ripercussioni economiche dell’imposizione minima e della sua trasposizione nel diritto nazionale sono state descritte nel messaggio del Consiglio federale26. L’attua- zione nazionale si è concentrata sul rendere la procedura amministrativa il più sem- plice possibile per le imprese. L’attuazione amministrativa garantisce che un solo Cantone sia sempre competente per l’impresa («sportello unico»). La ripartizione delle entrate dell’imposta integrativa viene effettuata in secondo piano dal Cantone competente per la tassazione e non comporta un onere amministrativo aggiuntivo per il gruppo di imprese. L’utilizzo obbligatorio del portale comporta anche uno sgravio

26 Cfr. n. 4.1.2 e 6.7 del messaggio relativo al decreto federale.