Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine
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Le normative sulla procedura e sui rimedi giuridici sono state concepite nell’ambito di un gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) compo- sto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e del mondo accademico. I rappresentanti dell’economia sono stati consultati nel quadro di pareri tecnici. I punti prioritari del presente avamprogetto di ordinanza sono i seguenti.
• Obbligo fiscale soggettivo per l’imposta integrativa in Svizzera: per determinare
l’imposta integrativa occorre aggregare i risultati di tutte le unità operative in Svizzera (cosiddetto «jurisdictional blending»). Ciò significa che i risultati delle singole unità operative da soli non forniscono informazioni sull’entità dell’im- posta integrativa per la Svizzera. Il Consiglio federale propone quindi di assog- gettare all’imposta un’unità operativa per ogni gruppo di imprese in Svizzera e di affidare la tassazione a un solo Cantone per l’intero gruppo di imprese. Questo Cantone è il cosiddetto «sportello unico». Esso tassa e riscuote l’imposta inte- grativa ed effettua la ripartizione delle entrate tra la Confederazione e gli altri Cantoni.12 Ciò comporta anche un notevole sgravio amministrativo dal punto di vista del gruppo di imprese.
L’unità operativa nazionale capogruppo è assoggettata all’imposta nel suo Can- tone di residenza. In assenza di tale unità, è assoggettata all’imposta l’unità ope- rativa nazionale economicamente più rilevante (per i criteri, cfr. n. 3).
• Procedura di dichiarazione e di tassazione: la procedura si basa sulla procedura
sancita nella legge federale del 14 dicembre 199013 sull’imposta federale diretta (LIFD). Gli articoli corrispondenti della LIFD sono applicabili per analogia. In particolare, l’imposta integrativa deve essere riscossa dai Cantoni nell’ambito di una procedura di tassazione mista. Questo significa che le autorità fiscali deter- minano d’ufficio gli elementi imponibili e fissano l’imposta mediante decisione. Le unità operative soggette all’imposta hanno l’obbligo di collaborare alla deter- minazione degli elementi imponibili, in particolare attraverso la presentazione di un’autodichiarazione. Questa procedura si differenzia da un’imposta di autotas- sazione come quella applicata, per esempio, ai fini dell’IVA.
Ove necessario, l’ordinanza prevede disposizioni derogatorie o integrative. Ad esempio, l’obbligo di utilizzo del portale elettronico: le unità operative assogget- tate all’imposta devono effettuare la procedura di tassazione attraverso un portale elettronico. Il portale dovrebbe essere disponibile entro il 1° gennaio 2025. Le autorità fiscali cantonali possono comunicare e decidere anche per via elettro- nica. Le disposizioni esplicative dell’ordinanza possono inoltre essere desunte dal numero 3.
12 La ripartizione delle entrate è stata oggetto della prima consultazione: le entrate derivanti dall’imposta integrativa svizzera vengono ripartite proporzionalmente all’imposizione ridotta tra i Cantoni con unità operative di un gruppo di imprese. Eventuali entrate derivanti dall’IIR restano nel Cantone della holding (intermedia). Eventuali entrate derivanti da un’imposta integrativa su attività esentate dall’imposta sull’utile delle unità operative federali, cantonali e comunali spettano ai rispettivi enti pubblici. Nel caso di queste unità operative della Confederazione, il 17 % rimane al rispettivo Cantone.
13 RS 642.11