Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine

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Capoverso 2: le unità operative assoggettate all’imposta sono tenute a presentare le notificazioni in relazione all’imposta integrativa, ovvero le dichiarazioni d’imposta relative all’imposta integrativa, tramite il portale della Confederazione. Non saranno accettate altre forme di presentazione delle notificazioni, quali l’invio per e-mail o per iscritto in forma cartacea.

Con la conferma elettronica dei dati le notificazioni sono considerate validamente pre- sentate. La conferma dei dati dell’unità operativa assoggettata all’imposta avviene per via elettronica (art. 104a LIFD, art. 38a LAID nella versione valida dal 1° gennaio 2024)21.

Art. 19

Le prescrizioni per la dichiarazione d’imposta corrispondono in larga misura a quanto disposto dall’articolo 124 LIFD. A differenza dell’imposta federale diretta, per l’im- posta integrativa esiste un obbligo di utilizzo del portale (art. 18). Le prescrizioni mo- dello GloBE stabiliscono le scadenze per i fini del GIR. La dichiarazione d’imposta deve essere presentata con le stesse modalità del GIR per la prima volta 18 mesi e successivamente 15 mesi dopo la fine dell’esercizio. Inoltre, deve essere presentata una dichiarazione d’imposta per ogni tipo di imposta integrativa (per la decisione se- parata, cfr. art. 22). Diversamente dalla LIFD, è previsto solo un breve termine sup- pletorio in caso di ritardo nella presentazione.

Art. 20

La normativa dell’OCSE e del G20 prevede una serie di diritti di voto a favore del gruppo di imprese interessato, ad esempio:

• secondo l’articolo 5.3.1 delle prescrizioni modello GloBE, l’unità operativa può

esercitare un diritto di voto annuale che le consente di rinunciare alla deduzione sulla sostanza;

• in riferimento all’articolo 3.2.1 lettera b delle prescrizioni modello GloBE: la nor-

mativa dell’OCSE e del G20 distingue tra ricavi da partecipazioni determinanti e non determinanti (inferiori al 10 % della quota di partecipazione e durata di de- tenzione inferiore a un anno). I ricavi derivanti da partecipazioni non determinanti sono inclusi nell’utile determinante. Poiché la determinazione della durata di de- tenzione è onerosa dal punto di vista amministrativo, la normativa prevede un’agevolazione, ovvero l’unità operativa può rinunciare alla determinazione della durata di detenzione ogni volta per cinque anni.

Se uno Stato attua l’imposizione minima a livello nazionale, è generalmente tenuto a concedere tutti i diritti di voto in conformità all’OCSE e al G20. Secondo l’articolo 20 questi devono essere esercitati dall’unità operativa assoggettata all’imposta unita- mente alla presentazione della dichiarazione dell’imposta integrativa.

21 RU 2021 673