Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine
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Art. 21
Nell’ottica dell’efficienza della tassazione può essere utile che uno «sportello unico» sia in grado di indirizzare direttamente le domande ad altre unità operative di un gruppo di imprese, anche con sede in un altro Cantone. Il corrispondente obbligo di informare è sancito nell’articolo 21. Gli altri obblighi di collaborare e informare pre- visti dalla LIFD restano applicabili per analogia.
Art. 22
Con lo «sportello unico», un’unità operativa per ogni gruppo di imprese è assoggettata all’imposta in Svizzera. Tuttavia, è ipotizzabile che per ogni gruppo di imprese risul- tino diversi tipi di imposta integrativa (ad es. l’IIR e l’imposta integrativa svizzera). Poiché molti Stati potrebbero, a loro volta, introdurre un’imposta integrativa nazio- nale, la tassazione in materia di IIR o UTPR sarà spesso pari a zero. Grazie allo «spor- tello unico», in linea di principio solo un’unità operativa per gruppo di imprese è as- soggettata all’imposta. Tuttavia, è anche possibile che più unità operative siano assoggettate all’imposta in più Cantoni (cfr. art. 5 cpv. 2). Poiché in queste situazioni sono più Cantoni a effettuare una tassazione per ogni gruppo, è opportuno prevedere una normativa uniforme con decisioni di tassazione separate. Risultati diversi a se- conda dell’obbligo fiscale soggettivo sarebbero più difficili da spiegare anche nei con- fronti dei Paesi esteri.
Art. 23
Osservazione preliminare sul reclamo e sulla procedura di ricorso: le disposizioni
si basano sull’articolo 197 numero 15 capoversi 1 e 3 lett. c Cost. La procedura di reclamo è disciplinata dalla LIFD; la procedura di ricorso è disciplinata in modo di- verso in considerazione dell’iter ricorsuale.
L’articolo 23 corrisponde sostanzialmente alla LIFD. Sono stati inclusi solo gli ade- guamenti linguistici dovuti alla diversa procedura di ricorso della LIFD.
Art. 24
Diversamente dall’imposta federale diretta, nel caso dell’imposta integrativa è previ- sto un ricorso al Tribunale amministrativo federale dopo la decisione su reclamo can- tonale. Trattandosi di un’imposta federale senza competenza parallela dei Cantoni, il Consiglio federale ritiene opportuno escludere le autorità giudiziarie cantonali. In que- sto modo si garantisce un’applicazione del diritto univoca. Questo iter ricorsuale è un caso d’applicazione dell’articolo 33 lettera i della legge del 17 giugno 200522 sul Tri- bunale amministrativo federale (LTAF). La LTAF dichiara applicabile la legge fede- rale del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa (PA), a meno che la LTAF non disponga diversamente (art. 37). Questo rimando è applicabile al caso in esame. Di conseguenza, ad esempio, i termini, i motivi di ricusazione e simili sono
22RS 173.32