Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine
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L’autorità cantonale dell’imposta integrativa competente per la tassazione sarà re- sponsabile della ripartizione del gettito fiscale tra gli altri Cantoni e l’AFC (lett. c).
Il capoverso 6 elenca i dati che saranno contenuti nell’elenco dell’imposta integrativa.
Capoverso 7: si tratta di una disposizione analoga a quella contenuta nell’articolo 17 della legge federale del 16 giugno 201720 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali.
Il capoverso 8 chiarisce che l’articolo 112a LIFD non è applicabile. Questa disposi- zione disciplina l’attuale sistema d’informazione dell’AFC relativo all’imposta fede- rale diretta. Le disposizioni relative al nuovo sistema concernente l’attuazione dell’imposta integrativa vengono create con il presente progetto.
Art. 17
Questa disposizione disciplina chi ha accesso al sistema d’informazione in materia di imposta integrativa e in che misura.
Capoversi 1 e 2: le amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa possono trat- tare i loro dati contenuti nel sistema ed elencati nell’articolo 16. Il capoverso 2 af- ferma, a fini di trasparenza, che le amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa hanno il diritto di elaborare e pubblicare statistiche sull’imposta integrativa. L’impo- sta integrativa non viene riscossa tramite il sistema d’informazione in materia d’im- posta integrativa, bensì attraverso i sistemi cantonali esistenti. Il disciplinamento della riscossione varia da un Cantone all’altro, motivo per cui sarebbe molto oneroso creare un sistema di riscossione uniforme per l’imposta integrativa. Soprattutto, però, perché non è necessario. Una volta determinata l’imposta integrativa dovuta, non vi è motivo di non fare riferimento al rispettivo sistema cantonale per la relativa riscossione.
Capoverso 3: tutti i Cantoni non competenti per la tassazione hanno diritto di esami- nare l’elenco centrale dell’imposta integrativa, ovvero possono leggere i dati ma non modificarli. Inoltre, i Cantoni non competenti per la tassazione, ma che dispongono nel loro Cantone di unità operative o di oggetti dell’imposta dello stesso gruppo di imprese, hanno accesso ai dati del gruppo di imprese in questione.
Capoversi 4 e 5: l’accesso da parte dell’AFC al sistema d’informazione comprende l’accesso all’elenco centrale dell’imposta integrativa. Nell’esercizio della sua attività di vigilanza, l’AFC ha compiti e competenze analoghi a quelli per l’imposta federale diretta (cfr. spiegazioni sull’art. 14). Per motivi di trasparenza, si segnala che l’AFC può elaborare statistiche sull’imposta integrativa a livello nazionale. Tali statistiche dovrebbero suscitare grande interesse.
Art. 18
Capoversi 1 e 3: l’imposta integrativa viene riscossa nell’ambito della cosiddetta pro- cedura di tassazione mista (cfr. n. 2.1). L’annuncio di inizio e di fine assoggettamento fa parte degli obblighi derivanti da questa procedura.
20 RS 654.1