Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine

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Cantoni in base alla disposizione transitoria del decreto federale. La presente ordi- nanza non contiene disposizioni relative a questo titolo. Pertanto, l’organizzazione e la vigilanza sono disciplinate dagli articoli 102–104 LIFD. Di conseguenza, l’AFC garantisce l’applicazione uniforme della LIFD ed emana prescrizioni per la corretta e uniforme tassazione e riscossione dell’imposta integrativa. È l’organo di vigilanza competente che ha accesso ai singoli casi, effettua controlli materiali e può richiedere che le vengano notificate le tassazioni.

Di seguito vengono commentate le disposizioni dell’ordinanza. Nella misura in cui la LIFD si applica per analogia, quest’ultima non viene menzionata separatamente.

Art. 15

Questo articolo disciplina la competenza territoriale. È competente il Cantone in cui risiede l’unità operativa di un gruppo di imprese assoggettata all’imposta. La resi- denza è valutata in base agli articoli 3, 4, 20 e 21 della legge federale del 14 dicem- bre 199018 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

In virtù dello «sportello unico», gli articoli 105–108 LIFD non sono rilevanti per l’im- posta integrativa e quindi non sono applicabili (cpv. 1). I capoversi 2–5 adottano il contenuto normativo dell’articolo 108 LIFD e sono sostanzialmente coerenti con esso. Se la competenza territoriale è contestata in singoli casi, decide l’AFC. L’articolo 15 disciplina i casi in cui è contestato il Cantone che tassa l’imposta, mentre l’articolo 5 capoverso 4 regolamenta le circostanze in cui è contestato l’obbligo fiscale soggettivo in Svizzera. In deroga alla LIFD, il ricorso deve essere presentato al Tribunale ammi- nistrativo federale (cfr. art. 24)

Art. 16

Osservazioni preliminari sul sistema d’informazione

Le amministrazioni cantonali competenti per l’imposta integrativa applicheranno e riscuoteranno tale imposta. A tale scopo, i Cantoni necessitano in particolare di un nuovo sistema d’informazione. Poiché tutti i Cantoni sono interessati dall’imposta in- tegrativa, è previsto l’approntamento di un sistema d’informazione gestito congiunta- mente dai Cantoni. Tale sistema deve essere gestito dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI) per conto delle amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa.

La legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale (20.051)19 include una disposizione contenuta nella LIFD e nella LAID che impone ai Cantoni di prevedere procedure elettroniche. In tale contesto, l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi devono essere garantite in conformità al diritto cantonale. In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, deve essere prevista, invece della firma, la possibilità per il contribuente di confermare i dati per via elet- tronica (art. 104a LIFD e art. 38a LAID). Queste disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2024. In base all’articolo 14, tali disposizioni si applicano per analogia al sistema d’informazione previsto in materia di imposta integrativa.

18 RS 642.14

19 RU 2021 673