Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine

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Art. 6

In base al principio dello «sportello unico» in Svizzera è assoggettata all’imposta sol- tanto un’unità operativa. Per ridurre al minimo il rischio di incasso, il Consiglio fede- rale propone una responsabilità solidale di tutte le unità operative di un gruppo di imprese in Svizzera. L’OCSE e il G20 lasciano agli Stati membri la facoltà di preve- dere o meno la responsabilità solidale (cfr. in proposito le linee guida amministrative del 2022, n. marg. 118.5, 118.9 segg.; nel n. 118.12, l’OCSE e il G20 annunciano ulteriori lavori che potrebbero essere presi in considerazione in relazione alla presente ordinanza).

Art. 7

L’articolo 197 numero 15 capoverso 3 lettera b Cost. delega al Consiglio federale la decisione di considerare l’imposta integrativa nell’imposta sull’utile.

L’imposta integrativa non può essere fatta valere come spesa in relazione alle imposte sull’utile della Confederazione e dei Cantoni, altrimenti con l’imposta integrativa svizzera l’imposizione sarebbe ancora più bassa. Per quanto riguarda l’IIR e l’UTPR, il Consiglio federale ritiene che concedere una detrazione non sia una soluzione ade- guata nell’ottica dell’accettazione a livello internazionale della normativa svizzera.

Art. 12 cpv. 2

Questo capoverso disciplina la ripartizione dell’imposta integrativa svizzera nel caso in cui non venga trovata una chiave di ripartizione sulla base del calcolo ausiliario di cui al capoverso 1 (cfr. prima consultazione). Questo può accadere segnatamente quando

• vi è molta sostanza in un Cantone con un’imposizione ridotta e utili elevati e

quindi è possibile far valere una deduzione sulla sostanza elevata e

• non vi è alcuna sostanza in un Cantone con un’imposizione elevata e utili bassi.

In questo caso, è ipotizzabile che solo sulla base del cosiddetto «jurisdictional blen- ding», ovvero l’aggregazione dei risultati delle due unità operative residenti in Sviz- zera, risulti un’imposta integrativa. Questa lacuna nella ripartizione delle entrate tra i Cantoni deve essere colmata con la presente disposizione. Così facendo non si tiene conto della ripartizione delle entrate tra i Cantoni con un onere fiscale molto basso, poiché entrambe le unità soddisferebbero di per sé l’imposizione minima.

Art. 14

Osservazioni preliminari sul diritto procedurale: in virtù dell’articolo 197 numero 15 capoverso 3 lettera c Cost. il Consiglio federale disciplina la procedura e i rimedi giu- ridici. Nel caso in esame, esso si avvale di questa competenza.

La struttura e la nomenclatura del diritto procedurale si basano sulla LIFD. In virtù del rimando di cui all’articolo 14, le disposizioni della LIFD si applicano per analogia, a meno che l’ordinanza non disponga diversamente. A titolo illustrativo, il rimando alla LIFD viene spiegato sull’esempio della vigilanza: l’AFC esercita la vigilanza sui