Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine

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L’accesso al sistema d’informazione avviene tramite un portale messo a disposizione dalla Confederazione. Attualmente, è destinato a questo scopo l’ePortal del DFF. Poi- ché la denominazione dei portali può subire variazioni, si evita di menzionare il por- tale nell’ordinanza.

Articolo 16 capoversi 1–3: creano la base giuridica per la gestione di un sistema d’in- formazione dell’imposta integrativa da parte delle amministrazioni cantonali compe- tenti per l’imposta integrativa. Analogamente all’articolo 112a LIFD, possono essere trattati dati personali degni di particolare protezione riguardanti procedimenti o san- zioni amministrativi e penali. Può trattarsi di una violazione dell’obbligo di collabo- rare o di una verifica volta a stabilire se siano state fatte valere come onere multe e/o sanzioni a carattere penale non deducibili o deducibili solo in misura limitata.

La Confederazione predispone un portale per accedere al sistema d’informazione.

Capoversi 4 e 5: tale sistema serve agli scopi elencati in modo non esaustivo nel ca- poverso 4:

• lettera a: l’elenco centrale dell’imposta integrativa di tutte le unità operative as-

soggettate all’imposta integrativa svolge una funzione simile a quella dei registri fiscali cantonali. Poiché le informazioni sulle unità operative assoggettate all’im- posta integrativa sono già contenute nel sistema sulla base dell’annuncio, è op- portuno tenere un elenco centrale da cui si evincano tutte le unità operative as- soggettate all’imposta in Svizzera.

• L’elenco dell’imposta integrativa contiene segnatamente i dati relativi alla ditta,

alla sede e al numero d’identificazione delle imprese (IDI) dell’unità operativa assoggettata all’imposta integrativa. Quest’ultima è responsabile della corrispon- dente notifica tramite il sistema (art. 18).

• Lettere b e c: la tassazione dell’imposta integrativa deve essere effettuata per via

elettronica attraverso il sistema d’informazione gestito dai Cantoni. La redazione e la messa agli atti delle dichiarazioni d’imposta sarà una funzione importante. Sia le unità operative assoggettate all’imposta integrativa che le amministrazioni cantonali dell’imposta integrativa dispongono così di uno strumento moderno e uniforme con il quale possono adempiere ai loro obblighi o compiti in modo semplice ed efficace.

• Lettera d: il sistema serve anche allo scambio di informazioni tra le unità opera-

tive assoggettate all’imposta e le amministrazioni cantonali dell’imposta integra- tiva. In questo caso, ad esempio, si considerano le domande sulla dichiarazione d’imposta.

Il capoverso 5 elenca i dati delle unità operative che sono contenuti nel sistema d’in- formazione. L’elenco non è esaustivo.

Analogamente all’imposta federale diretta, anche l’imposta integrativa viene riscossa nell’ambito di una procedura di tassazione mista. Le unità operative assoggettate all’imposta integrativa presentano quindi le rispettive dichiarazioni d’imposta con i relativi allegati tramite il portale. Anche le successive decisioni di tassazione dell’au- torità competente saranno contenute nel sistema (lett. a e b).