Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/13: Ordinanza concernente l’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese (ordinanza sull’imposizione minima, OImM) · 25 pagine

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Il suddetto documento affronta anche l’argomento relativo alle cosiddette regole «Controlled Foreign Company-Rules» (CFC). Con tali regole, in caso di aliquote d’imposta sull’utile troppo basse, gli utili delle filiali estere vengono tassati presso la casa madre. Generalmente l’importo dell’aliquota dell’imposta sull’utile di una filiale si calcola secondo le prescrizioni dello Stato di residenza della casa madre. Spesso le regole CFC vengono inoltre applicate solo a determinati tipi di paga- menti (in particolare, su pagamenti di interessi o di canoni). Infine, secondo le regole CFC gli utili sono quasi sempre soggetti all’aliquota dell’imposta sull’utile vigente nello Stato della casa madre. La Svizzera non dispone di regole CFC, di conseguenza le imprese residenti nel nostro Paese ne sono interessate se altri Stati applicano tali regole in relazione alle imprese in questione. Le regole CFC pre- sentano delle analogie con il reddito immateriale globale a bassa tassazione (co- siddetto «Global Intangible Low-Taxed Income» – GILTI) degli Stati Uniti. Il GILTI è, di fatto, pensato come imposizione generalizzata fino a una determinata aliquota d’imposta. Nel caso del GILTI, tutti gli utili realizzati all’estero sono so- stanzialmente imponibili e si garantisce una detrazione relativa ai valori patrimo- niali materiali situati all’estero. Il GILTI prevede che per il calcolo dell’effettiva aliquota dell’imposta sull’utile si sommino tutte le imposte sull’utile dovute all’estero e tutti gli utili generati da filiali e stabili organizzazioni estere. Con il GILTI, gli Stati Uniti hanno applicato un cosiddetto «blending» mondiale. Se- condo le linee guida amministrative del 2022, il GILTI deve essere trattato come una regola CFC.

Le regole CFC e il GILTI possono continuare ad affiancare le nuove norme dell’OCSE e del G20. Di conseguenza è necessario disciplinare in quale ordine si debbano applicare l’imposizione minima e le regole CFC.

Secondo le prescrizioni dell’OCSE e del G20, si applica quanto segue:

⬝ le imposte CFC e il GILTI devono essere presi in considerazione nel calcolo

della regola di inclusione del reddito («Income Inclusion Rule» – IIR) e della regola sui pagamenti a bassa imposizione («Undertaxed Payments Rule» – UTPR). In questo modo si riduce, ad esempio, l’importo dell’IIR che uno Stato può prelevare da un’unità operativa situata all’estero se a tale unità ope- rativa sono state precedentemente applicata regole CFC da parte di questo Stato o di un altro Stato. Poiché il GILTI prevede un «blending» mondiale, il prospetto delle linee guida amministrative del 2022 contiene norme che stabi- liscono se e in che misura le quote di questo GILTI debbano essere assegnate agli Stati interessati per la compensazione. Questo importo assegnato deve essere preso in considerazione esattamente nello stesso modo per il calcolo dell’IIR e dell’UTPR. Tale disposizione è obbligatoria nel quadro delle norme dell’OCSE e del G20.

⬝ Per l’imposta integrativa nazionale (cosiddetta «Qualified Domestic Mini-

mum Top-Up Tax»), le linee guida prevedono altre norme. Le imposte inte- grative nazionali hanno la priorità sulle regole CFC e sul GILTI. Di conse- guenza, l’imposta CFC o il GILTI non possono essere presi in considerazione nel calcolo dell’imposta integrativa nazionale. Implicitamente, l’OCSE e il G20 presuppongono che l’imposta integrativa nazionale di un’unità operativa