Progetto

Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto

Legge militare

4La limitazione e il divieto di utilizzo nonché la requisizione sono decisi dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.

5Il Consiglio federale designa gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e descrive in dettaglio i loro compiti.

Inserire prima del titolo del Capitolo 3

Capitolo 2a: Servizio del commissariato

Art. 97

1Il servizio del commissariato dell’esercito è responsabile del sostentamento dei militari secondo gli articoli 29–29e nonché dei settori Contabilità, Carburanti e Trasporti.

2Per i seguenti settori del servizio del commissariato si applica per analogia la legge federale del 7 ottobre 20057 sulle finanze della Confederazione (LFC):

a. contabilità, controllo interno e trasparenza dei costi (art. 38–40 LFC);

b. presentazione dei conti, iscrizione a bilancio e valutazione (art. 47 e 48 LFC);

c. compiti e attribuzioni (art. 56–60 LFC).

3Il Controllo federale delle finanze è l’organo superiore di revisione della contabilità dell’esercito.

4Tutte le pretese concernenti le indennità per l’alloggio della truppa nonché il soldo e il supplemento di soldo si prescrivono in cinque anni a contare dal giorno della partenza della truppa.

Inserire prima del titolo del Capitolo 4

Art. 100a Protezione degli impianti di telecomunicazione militari

1Per la protezione di impianti di telecomunicazione militari l’amministrazione militare e l’esercito possono modificare o sostituire a spese della Confederazione un’apparecchiatura o un impianto di telecomunicazione conforme alla legge del 30 aprile 19978 sulle telecomunicazioni (LTC), nella misura in cui la conformità rimanga garantita.

2Allo stesso scopo, e per tutelare la sicurezza, l’amministrazione militare e l’esercito possono ordinare alle autorità civili competenti di limitare o vietare localmente e temporaneamente l’utilizzo degli impianti di telecomunicazione e le apparecchiature.

3Le misure del capoverso 2 devono essere approvate dal Consiglio federale.

6 RS 172.021

7 RS 611.0

8 RS 784.10