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Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 20 pagine
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Legge militare
4La limitazione e il divieto di utilizzo nonché la requisizione sono decisi dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa.
5Il Consiglio federale designa gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e descrive in dettaglio i loro compiti.
Inserire prima del titolo del Capitolo 3
Capitolo 2a: Servizio del commissariato
Art. 97
1Il servizio del commissariato dell’esercito è responsabile del sostentamento dei militari secondo gli articoli 29–29e nonché dei settori Contabilità, Carburanti e Trasporti.
2Per i seguenti settori del servizio del commissariato si applica per analogia la legge federale del 7 ottobre 20057 sulle finanze della Confederazione (LFC):
a. contabilità, controllo interno e trasparenza dei costi (art. 38–40 LFC);
b. presentazione dei conti, iscrizione a bilancio e valutazione (art. 47 e 48 LFC);
c. compiti e attribuzioni (art. 56–60 LFC).
3Il Controllo federale delle finanze è l’organo superiore di revisione della contabilità dell’esercito.
4Tutte le pretese concernenti le indennità per l’alloggio della truppa nonché il soldo e il supplemento di soldo si prescrivono in cinque anni a contare dal giorno della partenza della truppa.
Inserire prima del titolo del Capitolo 4
Art. 100a Protezione degli impianti di telecomunicazione militari
1Per la protezione di impianti di telecomunicazione militari l’amministrazione militare e l’esercito possono modificare o sostituire a spese della Confederazione un’apparecchiatura o un impianto di telecomunicazione conforme alla legge del 30 aprile 19978 sulle telecomunicazioni (LTC), nella misura in cui la conformità rimanga garantita.
2Allo stesso scopo, e per tutelare la sicurezza, l’amministrazione militare e l’esercito possono ordinare alle autorità civili competenti di limitare o vietare localmente e temporaneamente l’utilizzo degli impianti di telecomunicazione e le apparecchiature.
3Le misure del capoverso 2 devono essere approvate dal Consiglio federale.