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Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 20 pagine
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d. valori antropometrici (massa corporea, peso, Body Mass Index [BMI], circonferenza addominale, etc.);
e. frequenza cardiaca e variabilità della frequenza cardiaca
f. dati riguardanti l’accelerazione nelle attività fisiche;
g. marcatori biochimici;
h. temperatura corporea, temperatura cutanea, flusso di calore;
i. saturazione di ossigeno;
j. schema di linguaggio;
k. dati sulla geolocalizzazione;
l. qualità del sonno;
m. grado dello sforzo fisico e mentale percepito, stato di spossatezza, stanchezza e stress;
n. dati concernenti l’alimentazione e gli alimenti consumati.
Art. 179v Raccolta dei dati
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il sistema ISport:
a. presso la persona interessata, previa la sua autorizzazione, sebbene la raccolta di dati possa avvenire anche in modo automatizzato mediante apparecchi tecnici di misurazione portati sul corpo in modo prolungato;
b. presso l’esercito e l’amministrazione militare;
c. dai sistemi d’informazione seguenti:
1. PISA;
2. GDS;
3. MEDISA;
4. MEDIS FA;
5. DDSV;
Art. 179w Comunicazione dei dati
L’Aggruppamento Difesa comunica i dati del sistema ISport mediante procedura di richiamo, in modo automatizzato tramite un’interfaccia o in altro modo:
a. agli organi e alle persone dell’esercito e dell’amministrazione militare competenti per i compiti secondo l’articolo 179t;
b. ai comandi militari e alle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa competenti per la persona interessata ai fini dell’adempimento dei propri compiti legali o contrattuali;