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Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 20 pagine

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Legge militare

Art. 29d Casermaggio

Per l’uso di caserme o edifici adattati a caserma che non le appartengono, la Confederazione stipula contratti con i proprietari.

Art. 29e Trasporti e viaggi

1La Confederazione assume le spese di viaggio e di trasporto con mezzi pubblici:

a. dei militari per l’entrata in servizio nei servizi di cui all’articolo 12 lettere a–d e per il relativo licenziamento;

b. di militari in servizio per i viaggi di servizio;

c. di tutti i trasporti di truppe, veicoli, animali dell’esercito e materiale per le esigenze di servizio dell’esercito;

d. delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare per dar seguito alle convocazioni ufficiali secondo l’articolo 26.

2Il Consiglio federale può prevedere che i costi per viaggi di congedo siano assunti del tutto o in parzialmente dalla Confederazione.

Art. 29f

Ex art. 29a, cpv. 1 (concerne soltanto il testo italiano)

Art. 29f Contributo per la formazione

1Ai militari di milizia che assolvono scuole per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di un’istruzione a sottufficiale, sottufficiale superiore o ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa, la Confederazione può accordare un contributo finanziario che essi possono utilizzare per formazioni civili.

Art. 30 cpv. 1, secondo periodo e 1bis

1… Il diritto sussiste anche per i casi secondo l’articolo 29a capoverso 3.

1bisAbrogato.

Art. 32 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 36 cpv. 1

1Le persone soggette all’obbligo di leva e i militari hanno diritto di sporgere reclamo qualora siano convinti di aver subìto un torto da altri militari o da un’autorità militare.