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Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 20 pagine

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Legge militare

Art. 148j cpv. 2

2Il Consiglio federale può prevedere crediti quadro nei settori sussistenza e alloggio. In questi casi il DDPS stabilisce le aliquote.

Art. 149 Ordinanza dell’Assemblea federale

L’Assemblea federale emana le disposizioni secondo l’articolo 93 capoverso 2 in forma di ordinanza dell’Assemblea federale.

Art. 151a Disposizioni transitorie della modifica del …

1Dopo l’entrata in vigore della modifica del … e per un periodo massimo di cinque anni, ai fini della creazione di un nuovo sistema d’istruzione e di servizio per la milizia, il Consiglio federale può derogare alle disposizioni legali concernenti:

a. i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13);

b. il numero massimo di giorni di servizio d’istruzione per la truppa (art. 42 cpv. 2);

c. la durata massima delle scuole reclute (art. 49 cpv. 4);

d. la durata massima dei corsi di ripetizione (art. 51 cpv. 2);

e. l’adempimento senza interruzioni del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 54a).

2Il numero massimo secondo la lettera b può scostarsi di al massimo 30 giorni. La durata massima secondo la lettera c può scostarsi di al massimo sei settimane. La durata massima secondo la lettera d può scostarsi di al massimo 14 giorni.

3Per la durata secondo il capoverso 1 il Consiglio federale disciplina, mediante ordinanza, il sistema d’istruzione e di servizio.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.