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Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 20 pagine

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Legge militare

Art. 69 cpv. 1 lett. c

1All’estero, il servizio d’appoggio a favore di autorità civili è prestato:

c. nel quadro dei processi di pace delle autorità svizzere nonché di organizzazioni internazionali e regionali con l’approvazione dello Stato ospitante e delle parti in conflitto.

Art. 70 cpv. 3, primo periodo

3Senza chiedere l’approvazione dell’Assemblea federale il Consiglio federale può chiamare in servizio contemporaneamente al massimo 18 militari armati per impieghi di durata superiore a tre settimane. …

Art. 71 cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 80 Limitazione e divieto di utilizzo, requisizione e messa fuori uso:

obblighi

1Nel caso in cui la Confederazione chiama l’esercito, o parti di esso, in servizio attivo, ogni persona è tenuta, per l’adempimento dei compiti militari, a mettere a disposizione dell’amministrazione militare e dell’esercito i seguenti beni di requisizione o ad accettare la loro limitazione, il loro divieto di utilizzo o la loro messa fuori uso:

a. proprietà mobile e immobile;

b. forze naturali controllabili, come ad esempio corrente elettrica, dati e frequenze radio;

c. beni immateriali;

d. prestazioni di lavoro e di servizio.

2Questi obblighi valgono anche per i lavori necessari di preparazione in vista di un servizio attivo ordinato.

3La messa fuori uso di esercizi, impianti e magazzini di merci necessita dell’approvazione del Consiglio federale.

4L’amministrazione militare e l’esercito possono far uso degli obblighi secondo i capoversi 1 e 2 soltanto nella misura in cui i loro compiti lo esigano ed essi non possano adempierli con mezzi propri.

5La Confederazione concede un’equa indennità per la limitazione o il divieto di utilizzo, nonché per l’uso, il deprezzamento e la messa fuori uso o la perdita della proprietà o del bene di requisizione.

6Il Consiglio federale designa gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e descrive in dettaglio i loro compiti.