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Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 20 pagine

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Art. 29a Soldo

1I militari ricevono il soldo secondo il loro grado.

2Il diritto al soldo nasce con il giorno dell’entrata in servizio fissato dalla chiamata in servizio e si estingue con il giorno del licenziamento.

3Il diritto al soldo sussiste anche durante l’intervallo tra:

a. la scuola reclute e i servizi d’istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure durante l’intervallo tra detti servizi d’istruzione, sempre che l’intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane;

b. parti separate di una scuola reclute, sempre che l’intervallo tra queste parti non sia superiore a sei settimane.

4Non hanno diritto al soldo:

a. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che:

1. beneficiano di una rendita di vecchiaia dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

2. durante un rapporto di lavoro presso la Confederazione, prestano il loro servizio militare in seno all’amministrazione militare;

3. in qualità di impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione prestano un impiego secondo l’articolo 65c,

b. i piloti e gli osservatori, per l’allenamento individuale.

5Il Consiglio federale stabilisce il soldo.

Art. 29b Sussistenza

1I militari che ricevono il soldo hanno diritto alla sussistenza.

2Ricevono la sussistenza in natura o in pensione.

3La sussistenza in natura costituisce la regola. Per determinati servizi può essere completata da un supplemento.

4La Base logistica dell’esercito (BLEs) stabilisce il credito di base per la sussistenza in natura, per persona e per giorno, nonché eventuali supplementi a seconda dell’evoluzione dei prezzi di mercato.

Art. 29c Alloggio

1La Confederazione provvede all’alloggio dei militari in servizio.

2L’alloggio ha luogo:

a. in caserme o edifici allestiti per fungere da caserma (accasermamento);

b. in accantonamenti appartenenti ai Comuni o a privati;

c. in bivacchi;

d. presso privati.