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Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 20 pagine
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Art. 54a
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 55 cpv. 2, 3 lett. a e 4
2Dopo la promozione i sergenti, i sergenti maggiori, i sergenti maggiori capi, i furieri e i tenenti assolvono un servizio pratico in una scuola reclute e si assumono la responsabilità dell’istruzione e della condotta al loro livello.
3Il Consiglio federale disciplina:
a. gli altri servizi d’istruzione che devono essere assolti per un cambiamento di grado, di funzione o per un nuovo addestramento;
4Il Consiglio federale può autorizzare il DDPS a disciplinare i dettagli relativi ai servizi d’istruzione, quali il frazionamento, i partecipanti e le condizioni di ammissione e a delegare, del tutto o in parte, questa competenza all’Aggruppamento Difesa.
Inserire prima del titolo del Titolo quinto
Capitolo 9: Piattaforme d’informazione
Art. 64a
1L’esercito e l’amministrazione militare possono gestire sistemi d’informazione per lo scambio personale, non accessibile al pubblico, di informazioni e documenti con:
a. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare;
b. il personale previsto per il promovimento della pace;
c. i civili assistiti dalla truppa o chiamati a partecipare a un impiego di durata limitata dell’esercito;
d. le persone che esercitano un’attività d’appoggio all’esercito o il personale previsto per il promovimento della pace;
e. le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile;
f. terzi interessati che hanno compiuto il 15° anno di età.
2Possono rendere accessibili al pubblico determinate informazioni e determinati documenti attraverso qualsiasi canale d’informazione. A tale scopo è possibile far capo a terzi e indennizzarli nel quadro dei crediti autorizzati.
Art. 66b cpv. 3 e 4
3L’impiego di militari armati necessita l’approvazione preliminare dell’Assemblea federale. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell’Assemblea federale.
4Il Consiglio federale decide autonomamente in merito all’impiego e all’armamento di al massimo 18 militari per missione, ai fini dell’autodifesa, della legittima difesa e dell’aiuto in caso di legittima difesa.