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Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 20 pagine
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4Per la modifica, la sostituzione, la limitazione e il divieto di un’apparecchiatura o di un impianto di telecomunicazione, la Confederazione fornisce un indennizzo adeguato.
5La modifica, la sostituzione, la limitazione e il divieto sono decisi dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa.
6Il Consiglio federale designa gli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito e descrive in dettaglio i loro compiti.
Art. 102 lett. d n. 5
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 103 cpv. 3bise 5
3bisSe, dopo una promozione, i militari non assolvono il servizio pratico secondo l’articolo 55 capoverso 2, la promozione è revocata.
5Ai militari che intendono esercitare una funzione con un grado inferiore, su richiesta e dopo l’assolvimento dell’istruzione corrispondente, può essere conferito loro il grado inferiore.
Art. 106, rubrica, cpv. 1 e 2 (concerne soltanto il testo italiano) nonché cpv. 3 e 4
Acquisti e affari di compensazione
1La Confederazione acquista il materiale dell’esercito.
2La Confederazione acquista, se possibile, materiale di origine svizzera, prendendo in considerazione tutte le regioni del Paese.
3Per gli acquisti di materiale dell’esercito all’estero a partire da un determinato valore della commessa, il Consiglio federale può prevedere un obbligo per i fornitori effettuare affari di compensazione in Svizzera. Al riguardo osserva i principi seguenti:
a. un obbligo di affari di compensazione può sussistere al massimo sino al valore del contratto dell’acquisto;
b. gli affari di compensazione si svolgono sulla base di una collaborazione industriale tra fornitori e istituti di ricerca nonché imprese del settore della tecnica di sicurezza e difesa in Svizzera;
c. l’obiettivo degli affari di compensazione è di promuovere, conservare e sviluppare tecnologie rilevanti per la sicurezza, capacità fondamentali industriali e capacità in Svizzera, che servono per proteggere interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza;
d. per gli affari di compensazione sono prese debitamente in considerazione tutte le regioni del Paese nonché le particolarità del mercato degli armamenti.