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Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 20 pagine
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Legge militare
Art. 17, rubrica
Esenzione dei membri dell’Assemblea federale
Art. 18 cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo tedesco) e b e cpv. 3, primo periodo
1Sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:
b. Abrogata
3Le persone di cui al capoverso 1 lettera a sono esentate d’ufficio; le altre persone su richiesta. …
Art. 19
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 20 cpv. 2
2L’incorporazione e l’attribuzione dei militari possono essere modificate in qualsiasi momento.
Art. 21 cpv. 1 lett. a
1Le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se:
a. risultano intollerabili per l’esercito perché sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto;
Art. 22 cpv. 1 lett. a
1I militari sono esclusi dall’esercito se:
a. risultano intollerabili per l’esercito perché sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un crimine o un delitto;
Art. 26 lett. c
Fuori del servizio, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono dare seguito alle convocazioni ufficiali seguenti:
c. corsi di tiro secondo l’articolo 63 capoverso 5.
Art. 29 Sostentamento, servizi postali e comunicazione digitale
1La Confederazione provvede al sostentamento dei militari.
2Assicura ai militari in servizio e nell’ambito degli affari di servizio fuori del servizio un servizio postale di base sufficiente e gratuito nonché possibilità di comunicazione digitale adeguate.