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Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 20 pagine
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Art. 126c cpv. 1
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 128a cpv. 1 (concerne soltanto il testo francese)
Art. 129 cpv. 3, primo periodo
Concerne soltanto il testo tedesco
Titolo prima dell’art. 131
Capitolo 4: Prestazioni dei comuni e di privati
Art. 131 cpv. 1 e 3
1I Comuni e i privati sono tenuti a fornire alloggio alle truppe e agli animali dell’esercito nonché a mettere a disposizione i locali e le piazze necessari e adatti, con le installazioni e gli utensili indispensabili a tale scopo.
3La BLEs decide in merito alle pretese litigiose conformemente alla procedura di cui all’articolo 142.
Art. 134 cpv. 1
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 139 cpv. 3, primo periodo
Concerne soltanto il testo tedesco
Titolo del Capitolo 7
Capitolo 7: Trattamento di dati personali e procedure elettroniche
Art. 147 Procedure elettroniche
1Le procedure scritte sono gestite elettronicamente con il sistema d’informazione Gestione dei servizi.
2Le decisioni scritte vengono aperte elettronicamente.
3La registrazione, la lettura, la modifica e la cancellazione di atti elettronici sono attribuite alla persona fisica i cui dati d’accesso sono utilizzati a tale scopo.
4Il Consiglio federale stabilisce le deroghe necessarie per garantire l’accesso giuridicamente equo e senza discriminazioni alle procedure.