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Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 20 pagine
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Legge militare
4Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione, le competenze, l’importo da compensare e la procedura di acquisto del materiale dell’esercito.
Art. 109c Ricerca e innovazione
1Per adempiere i propri compiti di politica di sicurezza il DDPS può svolgere attività di ricerca e sviluppo.
2A tale scopo può:
a. commissionare lavori di ricerca e valutazioni riguardanti l’impatto tecnologico;
b. partecipare a programmi di promozione esistenti di terzi nei settori ricerca e innovazione;
c. condurre programmi di promozione propri;
d. collaborare in modo specifico ai progetti con l’industria e il settore universitario.
3Può partecipare ai lavori di organizzazioni nazionali e internazionali e collaborare con partner nazionali e internazionali.
Art. 113 cpv. 1, frase introduttiva, cpv. 2 (concerne soltanto il testo tedesco), 3 lett. a, abise c, nonché cpv. 5 lett. c
1Una persona soggetta all’obbligo di leva non può essere reclutata e a un militare non può essere consegnata l’arma personale se sussistono seri segni o indizi che:
...
3Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:
a. in occasione del reclutamento;
a.bisex. lett. a;
c. prima che sia ceduta in proprietà l’arma personale.
5Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l’autorità di controllo della Confederazione può:
c. consultare il casellario giudiziale, il sistema d’informazione INDEX SIC e il Registro nazionale di polizia;
Art. 126 cpv. 5 e 6
5L’acquisto di fondi per costruzioni e impianti militari o la costituzione a tal fine diritti reali su questi fondi spetta al DDPS.
6Il DDPS è autorizzato, se necessario, a procedere all’espropriazione.