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Consultazione 2023/26: Modifica della legge militare, dell’ordinanza dell’Assemblea federale sull’amministrazione dell’esercito e dell’organizzazione dell’esercito · 20 pagine

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Art. 80a Limitazione e divieto di utilizzo, requisizione e messa fuori uso:

decisione e ricorso

La limitazione e il divieto di utilizzo, la requisizione e la messa fuori uso sono decisi dagli organi competenti dell’amministrazione militare e dell’esercito. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.

Art. 81 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

1In servizio attivo il Consiglio federale può decretare l’esercizio militare per:

c. le aziende delle infrastrutture critiche ai sensi dell’articolo 74a lettere… della legge del 18 dicembre 20205 sulla sicurezza delle informazioni.

2Nell’esercizio militare, l’amministrazione militare dispone del personale, dell’infrastruttura e del materiale delle imprese.

Art. 85 cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 92a cpv. 5, secondo periodo

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 93 cpv. 2, secondo periodo

2...Può delegare le sue competenze al Consiglio federale, al DDPS o all’Aggruppamento Difesa.

Art. 95 Continuità d’esercizio e resilienza

1Per la protezione delle catene di approvvigionamento dell’esercito e delle tecnologie militari dell’informazione e della comunicazione nonché per il mantenimento della continuità d’esercizio e della resilienza nei confronti di minacce, in particolare nel settore ciber, l’esercito e l’amministrazione militare possono ad eccezione delle frequenze radio:

a. limitare o vietare l’utilizzo dei beni di requisizione;

b. requisire beni di requisizione.

2Queste misure necessitano dell’approvazione del Consiglio federale.

3Per la limitazione o il divieto di utilizzo nonché la requisizione del bene di requisizione, la Confederazione fornisce un indennizzo adeguato.

4 RS 172.021

5 RS …