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Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 24 pagine
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Legge sugli agenti terapeutici «%ASFF_YYYY_ID»
avere esito letale e non sia omologata o disponibile in Svizzera una terapia alternativa equivalente;
b. nel caso dei medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 3, se si possa escludere con grande probabilità, secondo lo stato della scienza e della tecnica, un rischio di infezione per la popolazione.
Art. 59a Follow-up dell’efficacia e degli effetti indesiderati
1 Il titolare dell’omologazione di un medicamento per terapie avanzate per uso umano garantisce il follow-up sistematico dell’efficacia e degli effetti indesiderati del medicamento.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può in particolare prevedere misure concernenti la registrazione o eccezioni all’obbligo di cui al capoverso 1 per tenere conto delle nuove conoscenze acquisite nel campo della scienza e della tecnica e dell’evoluzione sul piano internazionale.
Art. 59b Tracciabilità
1 Chi fabbrica, immette in commercio, importa, esporta o usa medicamenti per terapie avanzate per uso umano è tenuto a registrare tutte le informazioni necessarie e a garantire la tracciabilità del paziente e del medicamento. Le registrazioni concernenti i medicamenti di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numeri 2 e 3 devono essere tenute in modo da garantire che i dati consentano la tracciabilità dal donatore umano o animale fino al ricevente e viceversa.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può in particolare prevedere misure concernenti la registrazione per tenere conto delle nuove conoscenze acquisite nel campo della scienza e della tecnica e dell’evoluzione sul piano internazionale.
Art. 59c Obbligo di conservazione
1 Le registrazioni di cui agli articoli 59a e 59b e tutti i documenti rilevanti devono essere conservati per 30 anni.
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può in particolare prevedere misure concernenti la conservazione delle registrazioni e dei documenti importanti qualora l’attività aziendale termini prima della scadenza del termine di conservazione.
Art. 60 cpv. 2 lett. d
2 È competente per le ispezioni di cui agli articoli 6, 19 e 28 nei seguenti ambiti:
d. medicamenti per terapie avanzate.
Art. 62a cpv. 1 lett. a n. 4
1 Se necessario all’adempimento dei compiti attribuiti loro dalla presente legge, i servizi della Confederazione e dei Cantoni, i centri regionali e i terzi incaricati di compiti d’esecuzione possono trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione: