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Consultazione 2023/72: Modifica della legge sugli agenti terapeutici (LATer) · 24 pagine
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Legge sugli agenti terapeutici «%ASFF_YYYY_ID»
b. all’atto del decesso del paziente, il cadavere sia esaminato per constatare se vi sono infezioni;
c. siano registrati tutti i dati e le procedure rilevanti per la protezione della salute della popolazione;
d. le registrazioni siano tenute in modo da garantire che i dati consentano la rintracciabilità fino all’animale dal quale è stato effettuato il prelievo, al paziente e ai campioni biologici prelevati;
e. le registrazioni e i campioni biologici prelevati siano conservati e, su richiesta, messi a disposizione delle autorità competenti;
f. siano prese immediatamente tutte le misure necessarie e siano informate senza indugio le autorità competenti in caso di constatazioni che potrebbero essere importanti per la protezione della salute della popolazione.
Art. 41n Applicabilità della legge sui trapianti
Per il trattamento di organi, tessuti o cellule di origine animale per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 3, oltre alle disposizioni della presente legge si applicano per analogia gli articoli 45–48 della legge dell’8 ottobre 200414 sui trapianti.
Art. 42a Misure per ridurre le resistenze
1 Il Consiglio federale può prevedere misure per ridurre le resistenze a medicamenti antimicrobici e antiparassitari, in particolare:
a. misure per ridurre il consumo di medicamenti con principi attivi antimicrobici e antiparassitari nella medicina veterinaria e per tutelare la salute degli animali;
b. requisiti per la formazione e il perfezionamento professionale dei veterinari e dei detentori di animali.
2 Se necessario per assicurare l’efficacia dei medicamenti nella medicina umana, può inoltre:
a. limitare o vietare l’impiego di determinati principi attivi antimicrobici nella medicina veterinaria;
b. prevedere che i medicamenti per uso veterinario con determinati principi attivi antimicrobici non siano omologati o lo siano solo con limitazioni e che le omologazioni esistenti siano revocate; per le omologazioni esistenti stabilisce termini transitori adeguati.
14 RS 810.21